Con sentenza del 10 aprile 2012, n. 5771 la Cassazione a Sezioni Unite ha annullato l'iscrizione ipotecaria dell'Agente della Riscossione in quanto relativa ad un debito inferiore ad € 8.000,00.
E questo anche se si trattava di ipoteca iscritta prima dell'entrata in vigore della Legge n. 73/2010 (che ha vietato espressamente l'iscrizione di ipoteca per debiti inferiori alla soglia di € 8.000,00).
La Cassazione, richiamando l'orientamento già consolidato, ha ribadito la non iscrivibilità di ipoteca per un importo inferiore ad € 8.000,00, poichè - essendo l'ipoteca preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare - soggiace anch'essa al limite stabilito per l'espropriazione immobiliare, che è appunto € 8.000,00.