L'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, come modificato dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94, prevede che non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di stupefacenti), salvi gli effetti della riabilitazione.
Lo stesso articolo 120, al comma 2, prevede la revoca della patente nel caso in cui le condizioni soggettive suddette intervengano in data successiva al rilascio.
Su tale disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 120 nella parte in cui consentiva l'applicazione retroattiva del divieto di rilascio della patente (o della revoca della stessa) anche in caso di sentenze di patteggiamento pronunciate in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 (ossia in epoca antecedente all'8 agosto 2009), per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, ossia del diritto di difesa (Corte costituzionale, sentenza del 6-28 novembre 2013, n. 281).
La Corte, infatti, ha evidenziato che il patteggiamento, pur in presenza di autonomi e consistenti poteri del giudice, trova il suo fondamento nell’accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione.
Tale accordo, per essere libero e volontario, presuppone che l'imputato abbia la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione della pena su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi. La componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (articolo 446, comma 5, del Codice di procedura penale), postula, quindi, "certezza e stabilità" del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare in peius effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento.
Nello specifico, è chiaro che le conseguenze sulla possibilità o meno di ottenere o mantenere la patente di guida sono determinanti ai fini della volontà di patteggiamento.
Con la conseguenza che l'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni rappresentava una lesione dell'affidamento qualificato dell’imputato nell'istituto del patteggiamento.