Il visto di ingresso per cure mediche consente l’ingresso a tempo determinato allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
Il visto di ingresso può essere rilasciato anche all’accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento.
L’accompagnatore è obbligatorio se la persona che deve curarsi è un minore di 18 anni.
I documenti necessari per ottenere il visto di ingresso sono:
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata presunta della stessa e la durata dell'eventuale degenza prevista;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma, a titolo cauzionale, pari al 30% del costo presumibile delle prestazioni richieste effettuata in Euro o in Dollari USA;
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti a coprire sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
- per i minori, l’assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero ed il suo accompagnatore devono chiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente, ossia la Questura del luogo ove si soggiorna.
Se si è ricoverati, la dichiarazione di soggiorno può essere fatta attraverso l’ospedale o la struttura sanitaria.
Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate.