Il diritto di querela si estingue per:
a) rinuncia preventiva a proporre querela;
b) decadenza per decorso del termine. Infatti il diritto di querela deve esercitarsi entro il termine di tre mesi. Per alcuni reati tuttavia si applica il termine più lungo di sei mesi (violenza sessuale, stalking, altro );
c) morte della persona offesa. Si precisa che se la persona offesa muore prima di aver proposto querela, il diritto di querela si estingue, e non si potrà più procedere contro il colpevole. Se, invece, la persona offesa muore dopo aver proposto la querela, il reato non si estingue, ed il procedimento penale andrà avanti, salva la successiva remissione della querela da parte degli eredi;
d) remissione della querela, che costituisce una rinuncia al diritto di querela fatta successivamente al suo esercizio.
Il diritto di remissione della querela, a sua volta, si estingue con la morte del querelante.
Gli eredi della persona offesa, tuttavia, possono rimettere la querela già presentata dal de cuius.
Al riguardo l'articolo 156 del codice penale stabiliva che il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 151 del 1975, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.