Cosa si intende per "lesioni personali"?
Il codice penale punisce chi cagiona ad altri una lesione personale, da cui derivi una "malattia" (intesa come riduzione apprezzabile della funzionalità).
Le lesioni previste dalla legge penale possono essere dolose (ossia causate volutamente) o colpose (ossia causate senza volerlo, come ad esempio nell'ipotesi di incidente stradale).
In entrambi i casi, si configura un reato a carico di chi ha determinato la lesione.
Le lesioni personali sono classificate, in base alla prognosi del soggetto leso, in:
- lievissime (prognosi fino a 20 giorni)
- lievi (prognosi tra 21 e 40 giorni)
- gravi (prognosi superiore ai 40 giorni; oppure quelle che hanno messo in pericolo la vita; oppure quelle che hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso)
- gravissime (quelle che hanno provocato una malattia insanabile, la perdita di un senso o di un organo, una mutilazione che rende inservibile un arto, una disfunzione grave della favella, uno sfregio od una deformazione del volto, la perdita della capacità di procreare)
Cosa si può fare?
Chi ha subito lesioni personali può innanzitutto sporgere querela al fine di instaurare un procedimento penale contro l'autore del reato.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto.
Si precisa che le lesioni colpose sono di norma perseguibili per querela. Sono perseguibili d'ufficio se si tratta di malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro.
Anche a prescindere dalla presentazione della querela, il soggetto leso può chiedere il risarcimento dei danni, attraverso un'azione civile, oppure, eventualmente, attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale.
È molto importante valutare, eventualmente con l'aiuto di un legale, l'opportunità di agire in sede civile o in sede penale, anche in considerazione di eventuali possibili trattative con il responsabile del danno, oltre che dei diversi tempi del processo penale rispetto a quello civile, nonchè delle spese necessarie per affrontare l'uno o l'altro.