La sostanza stupefacente penalmente rilevante è solo quella inserita nelle Tabelle allegate al DPR n. 309/90. In tal senso si parla pertanto di nozione "legale" di stupefacente.
Chiaramente, per accertare la natura psicotropa della sostanza, occorre procedere ad accertamento tecnico di natura chimico-tossicologica.
In fase di indagini preliminari, il Pubblico Ministero può procedere a norma dell’articolo 359 del Codice di procedura penale, trattandosi di accertamento tecnico ripetibile.
La polizia giudiziaria, a sua volta, può procedere a norma dell’articolo 348 del Codice di procedura penale al fine di assicurare le fonti di prova.
La Polizia potrà quindi compiere di propria iniziativa le analisi sulla sostanza rinvenuta, compiendo inizialmente accertamenti di tipo speditivo e non particolarmente complesso (narcotest in dotazione delle forze di polizia, ossia un esame basato su semplici reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe sequestrate) e successivamente più analitici previa trasmissione del reperto sequestrato per accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi ad istituti di medicina legale, laboratori universitari di tossicologia forense, strutture delle forze di Polizia o strutture pubbliche di base per stabilire la natura e la quantità di principio attivo presente nella sostanza sequestrata.
Queste analisi vengono menzionate nelle informative di reato a giustificazione ad esempio di sequestri e/o arresti e sono utilizzati altresì ai fini dell’applicazione di una misura cautelare.
Tali attività non richiedono la presenza nè il preventivo avviso al difensore (Cassazione, sentenza del 30 settembre 2003), trattandosi appunto di operazioni ripetibili.
Si precisa comunque che i risultati di accertamenti di laboratorio possono portare a risultati tra loro differenziati in relazione al decorrere del tempo (a causa dell'evanescenza del principio attivo presente nella sostanza sequestrata) o alla deperibilità della sostanza naturale sequestrata.
In particolare ciò avviene per le "droghe leggere" il cui principio attivo tende a ridursi a contatto con l'aria.
Va evidenziato, tuttavia, che l’articolo 87 del DPR n. 309/1990 prevede una procedura ben più complessa, in base alla quale deve darsi preventivamente avviso al difensore del compimento delle analisi sulla sostanza rinvenuta.
L'articolo 87 citato, infatti, così recita:
"Destinazione delle sostanze stupefacenti sequestrate dall’autorità Giudiziaria.
L’autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l’entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall’autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
In ogni caso l’autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope l’autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all’autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985".