La costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito.
Pertanto, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria, sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 2901 Codice civile (Cassazione, sentenza del 17 gennaio 2007, n. 966), ossia che il debitore sia consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che esso sia stato preordinato al fine specifico di pregiudicarne il soddisfacimento.
La Cassazione ha anche precisato che, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell' insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Quanto al requisito soggettivo, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Si evidenzia che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ai sensi dell'articolo 2903 del Codice civile.