In caso di fallimento, ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa di possesso dell'autoveicolo, è necessario che la sentenza dichiarativa del fallimento sia annotata nel P. R. A.
Tale sentenza, infatti, sancisce la perdita di disponibilità del bene (Tribunale Bari, sentenza del 4 settembre 2006, n. 2153).
In caso di mancata annotazione, dovrà successivamente essere esperita azione autonoma affinchè sia accertata e dichiarata giudizialmente la perdita di possesso a far data dalla sentenza dichiarativa del fallimento.