Lo straniero che viola il provvedimento di espulsione e l'ordine di allontanamento del Questore commette il reato previsto dall'articolo 14, comma 5 ter, del Decreto Legislativo n. 286/1998.
Lo stesso articolo 14, comma 5 ter, prevede, tuttavia, che lo straniero non è punibile se questi non si sia allontanato per un "giustificato motivo", quale ad esempio la mancanza di mezzi economici necessari.
Se non sussiste il "giustificato motivo", sarà pronunciata condanna per il detto reato e verranno nuovamente disposti l'espulsione e l'allontanamento dal territorio italiano.
Se lo straniero non ottempera neppure a questa seconda espulsione ed allontanamento incorrerà nel reato più grave di cui all'articolo 14, comma 5, quater.
In questo caso, la norma non prevede il "giustificato motivo" come causa di non punibilità.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 5 quater, del Decreto Legislativo n. 286/1998, come modificato dalla L. 94/2009, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero già condannato per una simile inottemperanza, sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo, in analogia a quanto previsto per la prima inottemperanza (Corte Costituzionale, sentenza del 17 dicembre 2010, n. 359).
In particolare la Corte afferma: "È manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l’ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato. Il punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore, è la possibilità, in concreto, di giudicare esigibile l’osservanza dell’ordine di allontanamento".