In tema di espulsione del cittadino straniero, l'articolo 13, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, prevede che si debba tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine.
Tali criteri vanno applicati - con valutazione caso per caso, in osservanza della direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, anche se formalmente non abbia richiesto il ricongiungimento familiare (Cassazione, sentenza dell'8 aprile 2019, n. 9761; Cassazione, ordinanza n. 23957/18).
Tale estensione si impone per ragioni di coerenza con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'articolo 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'articolo 8 citato, che non prevede gradazioni o gerarchie.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere "soggettivamente qualificati ed effettivi".
In particolare deve tenersi conto di circostanze quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare.
In mancanza di legami familiari "qualificati" nel senso anzidetto, non è possibile ricorrere ai criteri suppletivi della durata del soggiorno, dell'integrazione sociale nel territorio nazionale e dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine (Cassazione, sentenza del 15 gennaio 2019, n. 781; Cassazione, sentenza del 29 marzo 2019, n. 8882).
Di tali circostanze il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente nella motivazione della sentenza.