L'art. 14 comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 stabilisce: "Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, é punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione é stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione é stata disposta perché il permesso di soggiorno é scaduto da più di sessanta giorni e non ne é stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Successivamente all'ingresso della Romania nell'Unione Europea (1 gennaio 2007), è sorta la questione se i Rumeni che hanno violato l'ordine di allontanamento del questore prima del 1 gennaio 2007, possano oggi ritenersi ancora colpevoli del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, che si riferisce agli extracomunitari ("stranieri").
La Cassazione, risolvendo il contrasto sorto al riguardo, ha ritenuto che tali fatti, anteriori al 1 gennaio 2007, debbano ritenersi ancora sussistenti, non ostante oggi i Rumeni non siano più "stranieri".
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale, richiamata dalla disposizione incriminatrice, esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Riguardo il Trattato di adesione della Romania alla UE e la relativa legge di ratifica, si è ritenuto che queste norme abbiano soltanto modificato la situazione di fatto, facendo perdere ai Rumeni la condizione di "stranieri", senza tuttavia che tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso.
In base al dictum della Cassazione, pertanto, le norme modificatrici dello status dei cittadini rumeni "non possono considerarsi integratrici della norma penale, né possono operare retroattivamente".
Conseguentemente l'inosservanza dell'ordine di allontanamento impartito dal questore ex art. 14 comma 5 ter, compiuta prima del 1 gennaio 2007 resta punibile (cfr. Cass. Sez. Un. 27 settembre 2007 n. 2451; Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887; Sez. I n. 15585 del 2008).