E' noto che Equitalia, in qualità di Agente per la riscossione, ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente.
Questo potere le è conferito dall'articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Tuttavia, affinchè l'ipoteca sia legittima ed efficace, è necessario rispettare determinate procedure, a garanzia del diritto di difesa del contribuente.
Al riguardo, il Decreto Legge n. 70/2011 ha introdotto l'obbligo (prima non previsto espressamente dalle norme) secondo cui Equitalia deve inviare al contribuente l'avviso scritto che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, procederà all'iscrizione ipotecaria (l'attuale articolo 77, comma 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dal Decreto Legge n. 70/2011 prevede "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1").
Oggi quindi, in mancanza di tale avviso preventivo, l'ipoteca sarebbe illegittima e il contribuente può impugnarla dinanza al giudice competente.
Cosa accade però per le ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011 (ossia anteriormente al 14 maggio 2011), per le quali Equitalia non aveva inviato alcuna comunicazione scritta?
La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite la quale ha concluso in senso nettamente favorevole al cittadino, affermando che le ipoteche non precedute dal preavviso sono nulle anche se anteriori all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011 (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014).
Ciò in quanto, in assenza di preventiva comunicazione, risulta leso il principio del contraddittorio endoprocedimentale, contraddittorio che l'amministrazione (e in tal caso l'Agente della riscossione) deve obbligatoriamente attivare per i provvedimenti, quali l'iscrizione ipotecaria, che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario.
La Cassazione aggiunge che l'iscrizione ipotecaria che violi il predetto obbligo conserva tuttavia la propria efficacia finchè il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.
Questo significa che il contribuente ha l'onere di proporre l'opportuna azione giudiziaria al fine di veder dichiarata l'illegittimità dell'ipoteca e ottenerne la cancellazione.