L'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, in vigore dal 1 gennaio 2008, prevede che l'Agente della Riscossione può attivare una particolare procedura di pignoramento per il recupero coattivo del credito, alternativa al pignoramento ordinario previsto dal Codice di procedura civile.
Si tratta di una procedura di carattere stragiudiziale, per cui l'Agente della riscossione notifica al debitore e al terzo (verso cui il debitore vanti a sua volta dei crediti) l'ordine di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione.
L'ordine di pagamento deve essere adempiuto entro 15 giorni.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del Codice di procedura civile.
Tutela del debitore
Quale tutela può azionare il debitore esecutato a fronte di un pignoramento ex art. 72 bis?
Sul punto, si sono formati orientamenti contrastanti: alcuni sostenevano la necessità di proporre ricorso in commissione tributaria; altri dinanzi al Giudice ordinario, sia pure con i limiti di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/73.
Ad ultimo è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 114/2018), la quale ha sancito che l'atto di pignoramento ex art. 72 bis, relativo a crediti tributari, può essere oggetto di opposizione ex articolo 615 del Codice di procedura civile, senza i limiti di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/73, laddove la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva e non già la mera regolarità formale della procedura, come nell'ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.
In pratica, alla luce della sentenza costituzionale n. 114/2018, avverso un atto di pignoramento ex art. 72 bis avente ad oggetto crediti di natura tributaria, il contribuente potrebbe:
- proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, per contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva in ragione di cause sopravvenute alla formazione del titolo o per contestare la pignorabilità dei beni;
- proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, nei limiti di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/73 ossia in tutti quei casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo;
- proporre ricorso in Commissione tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, in tutti gli altri casi (ad esempio per contestare l'omessa/invalida notifica della cartella e/o in funzione "recuperatoria"). Ciò in quanto l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella) ne consente l'impugnazione unitamente all'ultimo atto notificato, ovvero l'atto di pignoramento presso terzi (Commissione tributaria provinciale di Treviso, sentenza n. 23/07/09 del 28/01/2009; Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sentenza del 29 giugno 2009, n. 717).