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EQUITALIA - Direttiva n. 10 del 06 maggio 2010

Pubblicato in: Tributi e riscossione

In base alla nuova direttiva Equitalia del 6 maggio 2010, si può chiedere la sospensione delle cartelle esattoriali direttamente all'Agente della riscossione.

Sospensione attività di riscossione

EQUITALIA

Direzione Centrale Servici Enti e Contribuenti

Ufficio Servici Contribuenti

 

Direttiva di gruppo n. 10/2010

Agli Amministratori Delegati e

ai Direttori Generali

delle Società Partecipate

Roma, 06 maggio 2010

Protocollo n. 2010/4003

Oggetto: Sospensione attività di riscossione

La scelta di riportare in mano pubblica il sistema della riscossione ha tra i suoi motivi ispiratori non soltanto l'esigenza di migliorare le performance di recupero coattivo, ma anche la necessità di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo.

In questa ottica, l'azione delle società del Gruppo Equitalia è stata continuamente caratterizzata dalla costante ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di trasparenza e correttezza. Per raggiungere tale finalità sono state poste in essere molte iniziative significative, tra le quali possono citarsi: l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio; la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi; il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace; il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo; l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.

Nonostante ciò, relativamente a taluni aspetti dell'attività che svolgiamo, continua a persistere un atteggiamento fortemente critico. E questo sicuramente avviene anche a causa di disfunzioni a monte della nostra operatività.

Ebbene, fermo restando il ruolo degli agenti della riscossione quali mandatari nella gestione del credito affidato in riscossione ed il principio per il quale ogni intervento sul titolo esecutivo deve promanare dall'ente creditore che lo ha emesso, il perdurare di alcune disfunzioni del sistema che, inevitabilmente, incidono sull'azione di riscossione, impone una profonda riflessione per modificare i nostri standard di operatività.

Va, infatti, sempre tenuto presente che, in termini generali, l'attività di recupero coattivo non può prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo. Ciò, a maggior ragione in un contesto dove il titolo esecutivo è di creazione amministrativa.

Ciò premesso, riteniamo opportuno fornirvi alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attività di riscossione.

In particolare, qualora, il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da Voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;

b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;

c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;

d) da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, semprechè sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento);

dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, che avrete cura di mettere a disposizione presso i Vostri sportelli e sul Vostro sito Internet.

Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alla partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.

Entro i successivi dieci giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai Vostri sistemi informativi.

Dovrete, infine, avvertite l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi Uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese, declinando ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta inerte, necessariamente tenuta.

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