Nell'ambito della procedura di emersione colf-badanti, l'Amministrazione non può legittimamente archiviare il procedimento di emersione per il rapporto di lavoro domestico nel caso in cui il lavoratore non sia stato avvisato della data di convocazione.
La giurisprudenza ritiene infatti che la mancata convocazione del lavoratore preclude allo stesso la possibilità di manifestare l’interesse alla prosecuzione del rapporto.
Inoltre, una differente interpretazione porterebbe ad attribuire al datore di lavoro, non più interessato al perfezionamento dell'istanza, una discrezionalità eccessiva (Tar del Piemonte, sentenza del 17 dicembre 2011, n. 1315).
L'eventuale provvedimento di archiviazione può essere impugnato dinanzi al T.A.R., entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.