Con la recentissima sentenza n. 13 del 4 gennaio 2010 la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche al padre, nel caso di malformazioni del feto tardivamente diagnosticate dalla struttura ospedaliera.
I Giudici, infatti, ritengono che "sicuramente il padre non ha titolo per intervenire sulla decisione di interrompere la gravidanza, ai sensi della Legge del 1978, ma diversa questione è quella relativa al danno che il padre del nascituro potrebbe subire, perchè altri hanno impedito alla stessa di esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente poteva esercitare.
In questo caso non si fa questione di un diritto del padre del nascituro ad interrompere la gravidanza della gestante, che certamente non esiste, ma solo se la mancata interruzione della gravidanza, determinata dall'inadempimento colpevole del sanitario, possa essere a sua volta causa di danno per il padre del nascituro.
La risposta al quesito è, come si è detto, positiva, e, poichè si tratta di contratto di prestazione di opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che, per effetto dell'attività professionale dell'ostetrico - ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale) il danno provocato da inadempimento del sanitario, costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale è risarcibile a norma dell'art. 1223 c.c.".
Quanto alla madre, è pacifico il risarcimento del danno poichè la diagnosi tardiva delle malformazioni impedisce alla stessa di decidere l'interruzione della gravidanza, con conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, riconosciuto alla donna dalla Legge n. 194 del 1978.