Il caso
La questione nasce dal diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ad un cittadino marocchino, sebbene questo fosse convivente con la moglie cittadina italiana.
Lo straniero ha impugnato il diniego sostenendo che in base all'articolo 19, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 286/1998, la convivenza con familiare cittadino italiano determina una condizione di "inespellibilità", a meno che non ricorrano motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato indicati nell'articolo 13, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo n. 286/1998.
Secondo la Questura invece il diniego sarebbe fondato in ragione di precedenti condanne per i reati di spaccio e furto aggravato, che, sebbene commessi a notevole distanza di tempo, sarebbero indici della propensione a delinquere. Oltre a questo, l'Amministrazione ha dato rilievo anche alla reiterata inosservanza ai provvedimenti espulsivi e ai precedenti per ricettazione e spaccio del suocero.
La decisione della Cassazione (sentenza del 7 giugno 2017, n. 14159)
La Cassazione ha dato ragione al cittadino straniero, annullando il provvedimento di diniego.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, nell'ipotesi del cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, trova applicazione il combinato disposto dell'articolo 19, secondo comma, lettera c) Decreto Legislativo n. 286/1998 e dell'articolo 28 del DPR n. 394/1999.
Il regime giuridico applicabile in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale è nettamente più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (soggetto alla diversa disciplina dell'articolo 4, commi 3 e 5 bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998) sia di quello desumibile dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 30/2007, riguardante la verifica delle condizioni per il rinnovo dei permessi e degli altri titoli giustificati dal diritto all'unità familiare e riguardanti familiari stranieri di cittadini italiani.
In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.
L'articolo 19, capoverso, invece, stabilisce che "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1" nei confronti del cittadino straniero che conviva con il coniuge di nazionalità italiana.
L'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998 indica come parametri di pericolosità sociale soltanto "i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato".
Ne consegue che, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità stabilita nell'articolo 19, secondo comma, Decreto Legislativo n. 286/1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituita dalla "pericolosità sociale" può essere desunta esclusivamente dal parametro normativo costituito dall'articolo 13 comma 1.
La situazione muta sia in relazione alla revoca che al rinnovo del predetto permesso di soggiorno ai quali si applica, invece, il parametro di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 30/2007, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale.
Infine, la Cassazione osserva che anche in relazione al primo rilascio devono distinguersi sia la richiesta del nulla osta per il ricongiungimento familiare (articolo 29 del Decreto Legislativo n. 286/1998) che quella volta ad ottenere il permesso di soggiorno secondo i requisiti e le condizioni stabiliti nell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 286/1998 dalla situazione del cittadino straniero, irregolarmente soggiornante perché colpito da provvedimento di espulsione che ottenga per la prima volta il permesso per motivi familiari, per essere inespellibile ex art. 19 comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo n. 286/1998, per il quale si incontra, sotto il profilo della pericolosità sociale soltanto il limite dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato (e tali non sono ad avviso della Corte precedenti condanne penali per reati comuni).
Nella specie, quindi, i precedenti penali sopra indicati non sono indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità, trattandosi di reati comuni; né il contesto relazionale induce ad una prognosi di pericolosità per l'ordine pubblico e sicurezza dello Stato.