Il provvedimento che determina il collocamento del minore presso una comunità di accoglienza è un provvedimento che incide sulla potestà genitoriale.
Esso, quindi, deve necessariamente indicare il termine finale di durata dell'affidamento presso la struttura parafamiliare.
Tale necessità deriva dall'interpretazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale l'omessa previsione di un termine finale di durata per i provvedimenti incidenti, in senso limitativo, sulla potestà genitoriale si tradurrebbe in una palese contraddizione del carattere temporaneo dei suddetti provvedimenti (Corte di Appello di Caltanissetta del 13 novembre 2003).