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Cittadinanza per matrimonio prima del 1983

Pubblicato in: Immigrazione

Il coniuge straniero sposato prima del 27 aprile 1983 ha diritto alla cittadinanza italiana e può chiedere la trascrizione dell'atto di nascita

Cittadinanza per matrimonio nell'attuale normativa (Legge 91/92)

Secondo la normativa oggi vigente (Legge 91/92), la cittadinanza per matrimonio può essere richiesta dal coniuge straniero dopo due anni in caso di residenza in Italia; tre anni in caso di residenza all'estero (i termini sono dimezzati in presenza di figli).

L'aspetto importante rispetto al passato è che l'acquisto della cittadinanza non è automatico, ma va presentata una specifica domanda: il coniuge straniero potrebbe anche non presentare mai l'istanza o presentarla in periodo assai diverso rispetto al periodo minimo previsto dalla legge.

L'acquisto della cittadinanza si considera avvenuto dalla data del giuramento (e non dalla data del matrimonio).

Questo aspetto è importante per capire la differente situazione del coniuge straniero che ha contratto matrimonio con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983, come spiegato di seguito (con alcune precisazioni per il caso della donna straniera che ha sposato un italiano e il caso dell'uomo straniero che ha sposato una italiana).

Cittadinanza per matrimonio prima del 27 aprile 1983

Il caso della donna straniera che sposa un italiano prima del 1983

Nel caso di matrimonio contratto prima del 27 aprile 1983 con cittadino italiano, la donna straniera acquisisce automaticamente la cittadinanza a far data dal matrimonio, in base alla Legge 555/1912 all'epoca vigente.

La stessa potrà quindi chiedere direttamente la trascrizione dell'atto di nascita.

La normativa dell'epoca (Legge 555/1912) infatti prevedeva un meccanismo automatico di acquisto della cittadinanza e per altro solo per la donna straniera che si sposava con cittadino italiano (articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555: "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”).

Solamente a seguito della Legge 123/1983 (entrata in vigore il 27 aprile 1983), è stata introdotta la necessità di una specifica istanza del coniuge interessato, come pure previsto dall'attuale Legge 91/1992.

Il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii può essere chiesto anche nelle ipotesi in cui il marito sia stato riconosciuto italiano iure sanguinis in via giudiziale, con sentenza pronunciata dopo il matrimonio.

In questa situazione, si potrà chiedere oltre alla trascrizione dell'atto di nascita del marito (italiano iure sanguinis), anche la trascrizione dell'atto di nascita della moglie, divenuta italiana a far data dal matrimonio per effetto della L. 555/1912.

D'altra parte, non risulterebbe violato il principio costituzionale che richiede un espresso atto di volontà da parte dell'interessato ai fini dell'acquisto della cittadinanza.

E infatti, con la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita, la donna manifesta espressamente la volontà di diventare cittadina.

Il caso dell'uomo straniero che sposa un'italiana prima del 1983

Nel caso di cittadino straniero che abbia sposato una cittadina italiana prima del 1983, si pone il dubbio se lo stesso possa chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.

La citata Legge 555/1912, infatti, come sopra detto, prevedeva l'acquisto solo per la donna straniera.

Orbene, alcune pronunce hanno affermato questa possibilità anche per il marito straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana ante 1983.

Questo in ragione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme citate, ritenendo necessario applicare un principio di uguaglianza­­ tra uomo e donna.

Pertanto si è affermato che se la moglie straniera può acquistare la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 10 e 11 della Legge 555/1912, altrettanto deve dirsi per il marito straniero, in quanto la condizione giuridica del marito e della moglie non può risultare differenziata, essendo rilevante unicamente la condizione di "coniuge".

Il Tribunale italiano ha quindi riconosciuto lo status di cittadino al marito che aveva contratto matrimonio nel 1972 con cittadina italiana iure sanguinis, quest'ultima dichiarata tale in via giudiziale (Tribunale di Roma, ordinanza del 18 marzo 2022).

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