Contro la cartella esattoriale riguardante sanzioni amministrative pecuniarie (quali ad esempio le sanzioni previste dal Codice della Strada) sono possibili le seguenti azioni:
- l'opposizione a sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 689/81, nei casi in cui la cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
- l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile, quando si contesta la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (quale, ad esempio, la prescrizione);
- l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 del Codice di procedura civile, da attivarsi nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, quando si contesta un vizio formale della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, quali, ad esempio, i vizi di notifica.
Questo sopra esposto è l'orientamento prevalente della giurisprudenza, di recente confermato dalla Cassazione con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4139.