Accade spesso che un soggetto ex fallito incontri notevoli difficoltà ad avviare una nuova attività imprenditoriale, ottenere un finanziamento o comunque intraprendere attività che presuppongono il pieno esercizio dei diritti civili.
Ciò è dovuto al fatto che nel casellario giudiziale permangono le iscrizioni relative alla sentenza dichiarativa del fallimento, laddove si tratta di fallimenti aperti prima del 16 gennaio 2006.
Occorre precisare che a partire dal 1 gennaio 2008, le sentenze dichiarative del fallimento non sono più iscritte nel casellario, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ad opera del Decreto Legislativo n. 169/2007, che prevedeva l'iscrizione nel casellario giudiziale, per estratto, dei "provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare, quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito".
Il medesimo Decreto Legislativo n. 169/2007, inoltre, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006.
Resta dunque il problema delle sentenze fallimentari anteriori al 16 gennaio 2006, per le quali permane l'iscrizione nel casellario.
Per tali sentenze non sarebbe neppure possibile chiedere la riabilitazione civile, che è stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 5/2006 (un eventuale ricorso per la riabilitazione verrebbe dichiarato oggi inammissibile).
Vi sarebbe anche una disparità di trattamento tra imprenditori dichiarati falliti prima e dopo la riforma.
Sul punto è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale (sentenza n. 308/2010) la quale ha stabilito che l'imprenditore, dichiarato fallito prima della riforma del 2006, ha il diritto di richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
In questi casi, è quindi possibile rivolgersi al Tribunale per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 Dpr 313/2002 ("sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’art. 666 del c.p.p., il Tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato").
Al ricorso va allegato il certificato di chiusura del fallimento.
All'esito del ricorso, il Tribunale emette l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione.
A questo punto, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia (Circolare 22 settembre 2008), tale ordinanza dovrà essere inserita nel SIC ("sistema informativo del casellario") da parte dell'ufficio iscrizione presso lo stesso Tribunale che ha emesso l'ordine di cancellazione.
A seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione nel SIC, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato ("eliminazione logica").
A questo punto, si dovrà procedere alla cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, operazione che compete all'ufficio che a suo tempo aveva iscritto la sentenza di fallimento.
A tal fine, il sistema provvederà ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione a quest'ultimo ufficio, che effettuerà la cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione fallimentare.