Il potere, conferito al giudice dall'articolo 1657 del Codice civile, di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall' appaltatore.
Pertanto, allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell' entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 14 luglio 1983, n. 4814).