In materia di alloggi popolari (edlizia residenziale pubblica), affinchè si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare.
Questo presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo.
E' necessario quindi che l'interessato dimostri una specifica istanza di ampliamento del nucleo familiare presentata dall'originaria assegnataria.
In mancanza non potrebbe dirsi realizzato l'ampliamento del nucleo familiare, presupposto necessario per vantare successivamente il diritto al subentro nel contratto di locazione (Cassazione, sentenza n. 4305/1999; Cassazione, sentenza n. 18738/2004; Cassazione, sentenza n. 9783/2015).
La Cassazione ritiene che ai fini della comunicazione di ampliamento del nucleo familiare, non sono sufficienti:
- la mera comunicazione all'ente gestore dell'ingresso del nuovo familiare;
- il fatto che l'Ater abbia di fatto adeguato il canone di locazione;
- le risultanze dei registri dello stato civile del Comune;
- il censimento;
- l'inserimento del nominativo dell'interessato nella scheda relativa all'immobile.
E infatti la Legge regionale n. 12/99 disciplina espressamente l'ipotesi dell'ampliamento e non si presta a intepretazioni "estensive".
La ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di erp, i quali non possono formare oggetto di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge (Cassazione, sentenza del 13 marzo 2018, n. 6017).
Pertanto, gli indicati elementi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non possono tenere il luogo del procedimento amministrativo all'interno del quale l'ente deve poter accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ampliamento del nucleo familiare dell'originaria assegnataria.
Quindi, per realizzare i presupposti del diritto al subentro, è necessario che l'ente svolga una propria verifica sui presupposti del diritto in base alla legge vigente in materia (Cassazione, sentenza del 13 marzo 2018, n. 6016).