La Corte di Cassazione ha ritenuto che la circostanza aggaravante prevista dall’articolo 61, comma primo, n. 4, del Codice penale (l’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone) non si estende al concorrente nel caso di concorso “anomalo” previsto dall'articolo 116 del Codice penale (Cassazione, sentenza del 11 marzo 2011, n. 9883).
In proposito, infatti, la Cassazione afferma che la detta aggravante è estensibile al concorrente solo se questi abbia dato volontaria adesione all'evento con il proprio contributo.
Nell'ipotesi di concorso anomalo (articolo 116 citato), non ci può essere tale volontaria adesione, in quanto il concorrente anomalo è chiamato a rispondere dell'evento non in base al dolo, ma in base alla colpa consistente nella mera prevedibilità dell'evento ulteriore.