La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate — Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro (Cassazione, ordinanza del 10 aprile 2019, n. 10064).
Al riguardo, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex articolo 1 del Decreto Legge n. 193/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Questo a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto n. 1611/1933 (Cassazione, ordinanza n. 28741 del 09 novembre 2018).