È quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238, ove si legge che in sede di modifica delle condizioni della separazione riguardanti l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori sono parti in senso sostanziale.
Essi, cioè, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori.
Pertanto, in presenza di una richiesta di audizione avanzata da uno dei genitori o dal Pubblico Ministero, il Giudice della separazione o del divorzio (anche nella fase presidenziale) dovrà procedere all'ascolto dei minori, a meno che non fornisca idonea motivazione in ordine al fatto che:
- tale ascolto si ponga in contrasto con gli interessi fondamentali dei figli
- manchi il necessario discernimento dei minori infradodicenni, che può giustificarne l'omesso ascolto.
Salvo che ricorrano tali ultime condizioni, il mancato ascolto dei minori realizzerebbe una violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Ad ogni modo l'audizione dei figli minori ha un'indubbia valenza probatoria, quale fonte di preziose informazioni sulla vita familiare, al fine di realizzare l'affidamento più conveniente nel preminente interesse del minore.
L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria in virtù dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003.
In base a tale art. 6 deve procedersi all'ascolto del minore, salvo che ciò possa arrecare danno al minore stesso.
Analogamente la Convenzione di Strasburgo prevede anche che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere.