Trasporto: responsabilità solidale del committente
In materia di trasporto, il committente è responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti ai lavoratori solo se il trasporto è riconducibile ad un appalto
In materia di trasporto, il committente è responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti ai lavoratori solo se il trasporto è riconducibile ad un appalto
La definizione di trasporto in collettame secondo il decreto ministeriale 30 giugno 2009 - esclusione delle tariffe minime