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T.A.R. del Lazio: Sentenza n.4401 del 16 maggio 2008

Il visto di ingresso per cure mediche può essere rifiutato solo in base ad una visita medica effettiva (TAR Lazio, sentenza 16 maggio 2008, n. 4401)

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2008

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio N. 1408 Reg. Ric.

Roma

Sezione I quater

ha pronunciato la seguente Anno 2004

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2004, proposto da:

Ebai Stella, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Torriero, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza S. Croce in Gerusalemme n. 4;

contro

il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore;

il Consolato generale d’Italia in Camerun, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento di diniego di visto d’ingresso per cure mediche concernente il minore Ebai Alain, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Yaounde il 23.10.2003;

- nonché di ogni altro atto connesso o conseguente emesso dalla citata Autorità diplomatica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 10/4/2008 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è madre di Ebai Alain, minore al tempo in cui ha chiesto il visto, essendo questi nato il 13.4.1989.

Lo stesso soffre di “disordine neuropsichiatrico cronico”, malattia contratta in seguito ad un attacco di meningite.

Al fine di poter eseguire le cure in Italia presso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, ha chiesto il visto d’ingresso nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

A corredo della predetta istanza ha prodotto un certificato medico in cui si attesta che la patologia da cui è affetto rappresenterebbe una forma di epilessia resistente alla terapia e che il suo stato gli consentirebbe di fare il viaggio per le cure più appropriate in Europa, una lettera d’invito di sua madre, residente in Italia, in Roma, titolare di permesso di soggiorno per svolgere il lavoro di domestica, con l’indicazione della propria disponibilità ad ospitarlo, nonché una lettera della richiamata struttura sanitaria, con cui questa dichiarava di accettare di ricoverarlo e curarlo a proprio carico.

L’Ambasciata ha consultato un medico di sua fiducia, il quale, dopo aver visionato la documentazione medica, ha ritenuto che fosse impossibile dare un parere formale, attesa l’assenza dei dati indispensabili a tal fine, ed ha tuttavia riscontrato contraddizione nel richiamato certificato medico, poiché le crisi convulsive rappresenterebbero un caso di controindicazione formale ai viaggi in aereo.

Con provvedimento del 23.12.2003 la domanda di visto è stata respinta, sull’assunto parere sfavorevole al viaggio in aereo da parte del medico di fiducia.

Detto diniego è stato impugnato col presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 e della l. 30.7.2002, n. 189: è stata prodotta tutta la documentazione richiesta ex lege, fatta salva la prova dell’avvenuto deposito cauzionale, nella specie tuttavia non richiesto per la gratuità delle prestazioni sanitarie;

2) carente e/o inesistente e/o insufficiente motivazione dell’atto impugnato – violazione della L. n. 189/2002 – eccesso di potere: mancherebbe una congrua motivazione ed il provvedimento sarebbe altresì affetto da illogicità, non comprendendosi come poter spostarsi dal Camerun in Italia se non in aereo.

Con decreto presidenziale 17.2.2004, n. 983, è stata respinta la domanda di concessione di misure cautelari provvisorie proposta in via incidentale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione.

Con ordinanza 25.2.2004, n. 1221, in riforma del predetto decreto monocratico n. 983/2004, la domanda cautelare è stata accolta in sede collegiale.

Parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva ed ulteriore documentazione in vista della pubblica udienza del 10.4.2008, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame si censura il diniego di rilascio del visto d’ingresso per cure mediche concernente il figlio minore dell’attuale istante.

Il ricorso è fondato.

La norma conferente al caso che ci occupa è l’art. 36 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e s.m.i., che prevede un visto ad hoc per cure mediche. In tal caso si richiedono una “dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico”, la dichiarazione di “disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato” e l’attestazione dell’avvenuto “deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste”.

La norma di rango secondario è rappresentata dall’art. 44 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, che prescrive, oltre a quanto su riportato, anche la certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente.

Tutti documenti suindicati sono stati prodotti, fatta eccezione per l’attestazione del deposito cauzionale, che tuttavia qui non era necessaria, in quanto le cure erano a totale carico dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”.

Non sussistevano pertanto motivi ostativi al rilascio del visto d’ingresso de quo.

In realtà il diniego si fonda su un presupposto del tutto peculiare: un parere di un medico, espresso sulla base del solo esame della documentazione, in assenza di alcuna visita del paziente. Deve aggiungersi – non senza rilievo – che in effetti non si è di fronte ad un vero e proprio parere; lo stesso medico interpellato, infatti, assume nel certificato, assunto a fondamento della reiezione del visto di cui al provvedimento gravato in questa sede, che “è impossibile dare un parere formale, vista la mancanza dei dati indispensabili ad esprimere tale parere”, dopo di che rileva la contraddizione tra la patologia cui si riferiscono le cure ed il viaggio in aereo necessario per ottenerle.

Parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione rilasciata in data 6.1.2004 dal Direttore del Swepths Medical Clinic di Kumba, dopo aver visitato il paziente, secondo cui non esisterebbero situazioni sfavorevoli al viaggio e l’Ospedale in questione sarebbe noto come uno dei più adatti ad effettuare i controlli ed a garantire le cure di cui lo stesso ha bisogno.

È evidente l’illogicità nel provvedimento gravato ed, a monte, del parere medico assunto a presupposto e nel contempo la violazione delle menzionate disposizioni primarie e secondarie.

D’altra parte, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare disposto nel presente giudizio con ordinanza 25.2.2004, n. 1221, il visto d’ingresso ed altresì il permesso di soggiorno sono stati rilasciati ed il paziente è stato portato in Italia, dove è stato ed è sottoposto alle cure mediche fornite dall’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”.

In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguenti annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed obbligo per l’Amministrazione resistente di assumere le determinazioni di propria competenza necessarie per consentire le cure mediche.

Per quanto concerne, infine, le spese, le competenze ed i diritti, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed obbliga l’Amministrazione ad assumere le conseguenti determinazioni.

Condanna l’Amministrazione resistente a versare al ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di spese, diritti e competenze, oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2008, con l’intervento dei magistrati:

Pio Guerrieri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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