REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Roma, Avv. Massimo Catarinella,ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. … R.G. contenzioso dell’anno 2007
TRA
Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. …, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma ….. -attore-
CONTRO
Gerit Equitalia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv …., elettivamente domiciliata in Roma -convenuta-
E
CONTRO
Comune di XXXX, con l’Avv. …, elettivamente domiciliato … Roma –convenuto-
OGGETTO: Opposizione all’esecuzione in materia di ipoteca esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Tizio con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., citava in giudizio la Gerit Equitalia Spa e il Comune di XXXX per sentir dichiarare l’inefficacia di una cartella esattoriale (n.- ……) che il ricorrente asserisce non essergli mai stata notificata, così come ritiene estinta per prescrizione per mancata notifica dei verbali prodromici la sanzione irrogatagli per violazioni al CdS, sanzione per la quale la Concessionaria aveva provveduto a iscrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma ipoteca, ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973.
L’opponente sostiene che l’iscrizione dell’ipoteca relativamente alla sanzione amministrativa, è illegittima e che comunque l’importo del credito complessivo (l’iscrizione ipotecaria comprendeva anche tributi iscritti al ruolo con altre cartelle), è al di sotto del minimo di legge (€ 8.000,00), quale limite per la Concessionaria della Riscossione ai fini dell’iscrizione del vincolo ipotecario su beni immobili di proprietà del presunto debitore.
L’opponente sarebbe venuto a conoscenza della suddetta ipoteca sui beni di sua proprietà in occasione di un’operazione di mutuo intrattenuta presso il proprio Istituto di Credito.
L’opponente chiede, previa sospensiva, nel merito dichiararsi la nullità o l’inefficacia della cartella stessa e la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Si sono costituiti sia il Comune di XXXX che la Gerit Equitalia Spa.
Il Comune di XXXX eccepisce l’incompetenza del GdP essendo la materia dell’esecuzione forzata immobiliare di competenza del Tribunale.
In via subordinata, il Comune di XXXX eccepisce la ritualità della notifica della cartella e dei verbali iscritti al ruolo.
La Gerit Equitalia Spa, in via pregiudiziale, eccepisce anche essa l’incompetenza per materia del Giudice adito, trattandosi di esecuzione immobiliare, la cui competenza è riservata al Tribunale e non al Giudice di Pace.
Per quanto riguarda la notificazione della cartella impugnata, la Gerit fornisce la prova della sua rituale notificazione. Infine la Gerit eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva circa l’eccezione di prescrizione sollevata dal Tizio in quanto la titolarità del rapporto sostanziale di credito farebbe sempre capo all’Ente che ha disposto l’iscrizione al ruolo, con la conseguenza che la legittimazione passiva nelle controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza e validità della pretesa creditoria apparterebbe esclusivamente all’Ente impositore. In sede di prima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e all’udienza di rinvio del 25/10/2007, depositate le note conclusive finali autorizzate dal Giudice, il fascicolo, su concorde richiesta delle parti, veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come statuito dalla recente sentenza della Cassazione n.2214 del 01/02/2007, in tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, “a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento della ordinanza ingiunzione , ove emessa, della cartella esattoriale. e dell’avviso di mora”.
Nel caso di specie, il Sig. Tizio ha impugnato sia la c. e. che l’iscrizione ipotecaria conseguente, effettuata dalla Gerit quale Concessionaria della Riscossione, sui beni immobili del (presunto) debitore. Ora, poiché la questione dibattuta è appunto la tutela offerta dall’art. 23 della legge 689/81, non vi è dubbio che in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la competenza a giudicare sia quella appunto prevista per le opposizioni alle sanzioni amministrative, per le quali la cognizione della causa è riservata funzionalmente in via esclusiva al GdP e non al Tribunale, in astratto competente per le esecuzioni immobiliari.
Questo Giudice osserva ulteriormente che, dalle considerazioni che precedono, discende un corollario di carattere assolutamente assorbente anche sulla questione se in via generale il Concessionario abbia o meno il potere di iscrivere fermi ed ipoteche per sanzioni relative a violazioni amministrative in generale.
Il fermo e l’ipoteca hanno la loro normativa genetica nel D.P.R. 602/1973 (esattamente art. 77 per l’ipoteca e art. 86 per il fermo amministrativo nel testo novellato dall’art. 16 del DLGS 26/02/1996 n. 46 e 26/02/2001 n. 46). Dunque, fermo ed ipoteca sono previsti come mezzi speciali di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Esattore (o Agente della Riscossione o Concessionario che dir si voglia) solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici.
Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi il Concessionario a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli, e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative. Non certamente l’art. 27 della l. 689/81, secondo cui “l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette…”.
Questo, non tanto a seguito delle varie e profonde riforme che hanno interessato tutto il sistema tributario vigente all’epoca dell’emanazione della legge 689/81, per cui questa norma oggi non è più applicabile nella sua formulazione letterale, quanto perché secondo questo Giudice l’ articolo n. 27 della Legge 689/81 indicava solo le “forme” in cui l’Ente Pubblico creditore può procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative, ma non anche i “mezzi” specifici di riscossione coattiva cui l’esattore può ricorrere per ottenere l’assolvimento dell’obbligazione sanzionatoria vera e propria, per infrazioni comportanti sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro a carico del contravventore o dell’obbligato in solido.
Concludendo, il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada.
Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per sé il provvedimento di iscrizione ipotecaria per le sanzioni amministrative.
Circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Gerit Equitalia, và osservato che, pur essendo risultata la cartella esattoriale ritualmente notificata al contribuente secondo le prove portate in atti dalla stessa Gerit Equitalia, tuttavia manca la prova della rituale notificazione dei verbali prodromici.
Il Sig. Tizio aveva infatti eccepito anche la mancata notificazione dei verbali di accertamento, e quindi la prescrizione delle singole sanzioni iscritte al ruolo. Ora, il Comune di XXXX non ha fornito la prova documentale del contrario, assolutamente essenziale, in assenza della quale si deve ritenere che o detti verbali siano addirittura inesistenti oppure che non siano stati affatto notificati. Ne consegue ulteriormente la nullità della cartelle impugnata, per la quale, pur essendo stata dimostrata la sua notificazione, manca tuttavia la prova dell’avvenuta, tempestiva, quindi rituale, notificazione dei verbali prodromici di riferimento.
Per completezza di motivazione, il Giudicante osserva che nella fattispecie manca la prova della notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, formalità essenziale per procedere alla successiva formalità, onde un ulteriore motivo di nullità dell’iscrizione pregiudizievole, e comunque che l’importo in esazione, compresi i tributi di cui alle altre cartelle non impugnate, è certamente inferiore al minimo di legge (€ 8000,00) per procedere all’iscrizione di ipoteca su i beni immobili del presunto debitore. Concludendo, l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Gerit Equitalia Spa a carico del Sig. Tizio va annullata e la convenuta Gerit Italia Spa deve provvedere alla cancellazione del vincolo pregiudizievole dai Registri Immobiliari, la presente sentenza costituendo anche l’ ordine al Conservatore dei suddetti Registri Immobiliari di provvedere alla richiesta formalità.
Per quanto concerne poi la c.e. impugnata (n. ….), anche questa và annullata posto che il Comune di XXXX, cui indubbiamente incombeva l’onere della prova sul punto, ha omesso di produrre i verbali prodromici iscritti a ruolo e la certificazione della loro tempestiva e rituale notificazione all’opponente.
Nulla si deve decidere in relazione alle cartelle non impugnate, portanti apparentemente iscrizione a ruolo di tributi asseritamente non versati all’Erario.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il GdP ritenuta la propria competenza a giudicare sulla proposta opposizione, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l’impugnata c.e. n. …..;
b) annulla l’iscrizione ipotecaria impugnata dall’opponente Sig. Tizio, con ordine al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole a cura e spese di Gerit Equitalia Spa;
c) condanna il Comune di XXXX e Gerit Equitalia, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore del Sig. Tizio, spese che vengono liquidate in complessivi € 750,00, di cui € 50,00 per spese, 300,00 per diritti procuratori, € 400,00 per onorari di avvocato, più iva e cap e addizionale al 12,5% a norma di legge .
Così deciso in Roma il 08.11.2007