Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Solopaca ha accolto l'opposizione proposta da I. A- contro l'ordinanza con cui il Prefetto di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di tre milioni di lire, essendo stato sorpreso alla guida di una autovettura della quale era stata in precedenza disposto il ritiro dei documenti di circolazione.
Il giudice di pace ha in particolare ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui I. A. aveva rilevato che la detta ordinanza gli era stata notificata nove mesi dopo l'accertamento dell'infrazione, e quindi che non era stato rispettato il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada; con conseguente assorbimento degli altri motivi per cui aveva proposto opposizione.
l'Ufficio territoriale del Governo di Benevento chiede la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
I.A. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del suo ricorso l'Ufficio territoriale del Governo di Benevento afferma che nel caso di specie non era applicabile l'art. 204 del codice della strada perché l'ordinanza-ingiunzione prefettizia è stata emanata «in assenza di ricorso? per una infrazione non conciliabile»; e che è applicabile invece la norma di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
La censura è infondata.
Questa Corte ha gia avuto modo di affermare (cfr. la sentenza n. 3715 del 2003) che nel caso in cui sia contestata una violazione del codice della strada per la quale non è consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 202 del codice della strada (come nel caso di specie), il relativo verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce titolo esecutivo per la riscossione della sanzione, se il contravventore non propone opposizione al verbale; e che, in tal caso, titolo esecutivo è l'ordinanza-ingiunzione che la pubblica amministrazione deve emanare secondo le modalità di cui all'art. 27 della legge 689 del 1981.
Questa Corte, nella sentenza innanzi citata, ha peraltro precisato che in tal caso il Prefetto deve emanare l'ordinanza-ingiunzione nel termine previsto da quest'ultima norma, decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione, da parte del contravventore, del ricorso amministrativo previsto dal precedente art. 203.
Non sono state proposte e non si ravvisano ragioni per modificare tale orientamento giurisprudenziale.
Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva.