Svolgimento del processo
R.G.G. impugnò il licenziamento irrogatogli dalla Zucchetti Centro Sistemi srl (ora Zucchetti Centro Sistemi spa) per giustificato motivo oggettivo determinato dalla "necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore con forte decremento del fatturato aziendale e per la esigenza di sopprimere i posti di lavoro dei lavoratori che svolgono attività commerciale diretta".
Nel corso del giudizio di primo grado venne integrato il contraddittorio nei confronti della Immobiliare La Torre srl, cui era stato ceduto il patrimonio immobiliare della Società convenuta.
Il primo Giudice respinse la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 - 25.3.2009 rigettò, per quanto ancora qui specificamente rileva, l'appello principale svolto dal R., ritenendo, al riguardo, quanto segue:
- pur essendo dato incontroverso che il lavoratore aveva esplicato inizialmente mansioni riconducigli all'assistenza clienti, doveva ritenersi, sulla scorta delle acquisite risultanze testimoniali e documentali (specificamente, quanto a queste ultime, quelle offerte dallo stesso lavoratore e relative ai risultati raggiunti negli anni 1999;
- 2002 nell'ambito delle vendite), che l'attività espletata si era successivamente arricchita ed evoluta, sino a rendere decisamente prevalente l'attività volta alla ricerca dell'acquisizione di clientela ed alla vendita dei prodotti aziendali, si da dover reputare che la posizione lavorativa "si esplicava essenzialmente nell'ambito del settore commerciale";
- le risultanze istruttorie di natura documentate consentivano di ritenere dimostrata, in linea con quanto al riguardo già accertato dal primo Giudice, la sussistenza di motivi obiettivi e non pretestuosi di crisi aziendale, che avevano indotto l'azienda alla soppressione della posizione lavorativa rivestita dal ricorrente, da ritenere collocata nei ramo aziendale per la prevalenza della mansioni inerenti la vendita dei prodotti;
- erano riscontrabili non trascurabili dati positivi circa l'impossibilità di inserimento del lavoratore nell'attuale assetto organizzativo aziendale, in relazione alla ristrutturazione conseguente ad un'effettiva situazione di crisi aziendale e dalla obiettiva e non contestata assenza di nuove assunzioni; al contempo non erano state offerte da parte del lavoratore indicazioni di una sua possibile utile collocazione nell'ambito del rinnovato assetto aziendale, nè risultava oggetto di specifica censura la pronuncia emessa sul punto dal primo Giudice.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. G.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi e illustrato con memoria.
La Zucchetti Centro Sistemi spa ha resistito con controricorso.
A seguito di ordinanza di questa Corte, il ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione alla Immobiliare La Torre srl (rimasta contumace in grado d'appello), che non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, lamenta che la parte datoriale non aveva dimostrato che, al momento del licenziamento, non esistesse alcuna posizione analoga a quella soppressa, nè che gli avesse prospettato la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori, rientranti nel suo bagaglio professionale e compatibili con l'assetto organizzativo stabilito dall'imprenditore.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza, specificamente dedotta e non contestata, che egli aveva continuato a svolgere mansioni di carattere tecnico, in particolare di assistenza, "necessaria ed integrata... per la stessa vendita dei software" e che tale attività avrebbe potuto essere ancora espletata anche dopo il riassetto organizzativo aziendale, siccome comportante la soppressione dei soli posti degli addetti alla rete commerciale e di vendita.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., e L. n. 604 del 1966, art. 5, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, aveva provveduto ad indicare la mansione, da sempre esercitata e mai dismessa, di tecnico di sistemi informatici, alla quale avrebbe potuto essere adibito pur nell'ambito di un riassetto organizzativo aziendale.
Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, e art. 2103 c.c., deduce che la parte datoriale non avrebbe potuto senz'altro respingere "quella parziale utilità della prestazione lavorativa (mansioni tecniche)", ma avrebbe dovuto altresì verificare la residuale concreta utilità della prestazione lavorativa del dipendente licenziato" ovvero se il lavoratore non fosse disponibile a svolgere l'attività lavorativa residuata dopo la soppressione parziale del posto con rapporto part- time.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riesaminare e valutare criticamente le motivazioni del primo Giudice, tenendo in debito conto i motivi di impugnazione.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la cosiddetta prevalenza delle mansioni non avrebbe potuto rendere legittima la soppressione parziale delle mansioni del lavoratore licenziato, persistendo l'obbligo in capo al datore di lavoro di adibire il lavoratore all'espletamento delle mansioni residue e, in estremo subordine, anche a part-time, ovvero di reimpiegarlo in mansioni analoghe o inferiori.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle risultanze istruttorie deponenti - anche per la mancata contestazioni delle allegazioni attoree - per la permanenza della mansione di tecnico, "regolarmente retribuita sino all'ultimo giorno di lavoro, a stipendio fisso, mansione alla quale si era solo aggiunta ... quella di responsabile commerciale, con retribuzione separata e provvigionale, con incentivo".
Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione degli ulteriori e richiesti mezzi istruttori, relativi alla prosecuzione dell'attività tecnica, da parte di esso ricorrente, anche dopo il 1998.
Con il nono motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia motivato sulla dedotta illegittimità del licenziamento, siccome intimato relativamente alla sola esigenza di sopprimere i posti di lavoro attinenti all'attività commerciale diretta, senza che venisse fatto alcun cenno alle mansioni tecniche.
2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, il vizio di motivazione, anche nella configurazione più radicale della carenza assoluta della motivazione, può costituire oggetto di ricorso per Cassazione esclusivamente in quanto incida sull'accertamento e sulla vantazione di punti di fatto rilevanti per la decisione e non anche quando riguardi l'affermazione o l'applicazione di principi giuridici (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 261/2003; 21712/2004; Cass., nn. 4593/2000; 194/2002; 10922/2004).
Deve quindi rilevarsi l'inammissibilità del sesto e del nono motivo di ricorso, con i quali, denunciando vizio di motivazione, si lamentano in effetti pretese violazione di norme di diritto, le quali, peraltro, già sono oggetto di doglianza in altri motivi di ricorso, svolti proprio per vizi attinenti alla corretta applicazione di principi giuridici.
3. La disamina dei residui motivi attinenti a pretesi vizi motivazionali (quinto, settimo ed ottavo motivo) è logicamente prioritaria e può essere svolta congiuntamente, stante la connessione tra le doglianze svolte.
3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce ai giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contradditorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano dei tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura dette risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004).
3.2. Nel caso all'esame la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad un acritico richiamo alle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, ma, al fine di accertare l'effettivo contenuto delle mansioni espletate da) lavoratore licenziato e, al contempo, la sussistenza e non pretestuosità delle circostanze dedotte a giustificazione del licenziamento, ha riesaminato, alla luce delle emergenze istruttorie, i fatti rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le risultanze acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte, in particolare quella assertiva del carattere prevalente dell'attività diretta alla ricerca dell'acquisizione di clientela ed alla vendita dei prodotti aziendali, ritenuta espressamente essenziale, configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, che, in quanto espressione di una potestà propria del giudice del merito, non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).
3.3. Per contro le doglianze del ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità (quinto motivo), trascurando peraltro di considerare che la Corte territoriale non ha affatto negato il permanente espletamento di mansioni tecniche (settimo motivo), ma ha, piuttosto, rilevato, come detto, la prevalenza di quelle attinenti all'ambito commerciale, senza che tale specifica valutazione possa ritenersi inficiata dal rilievo, in sè privo del requisito della decisività, delle modalità di retribuzione del lavoro espletato.
3.4. Nè miglior fondamento ha la doglianza relativa alla mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori (ottavo motivo), mancando qualsivoglia specifica indicazione sul carattere decisivo dell'oggetto degli stessi, siccome vertenti su un elemento fattuale (lo svolgimento da parte del ricorrente anche di attività di carattere tecnico) nient'affatto disconosciuto, nei termini già indicati, dalla Corte territoriale; ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo occorre non solo che il fatto, sebbene dibattuto tra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma anche che il fatto in questione, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di una intrinseca valenza tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite, come non si verifica per ogni singolo indizio, segnale od indice critico, il quale per la sua gravità o per la sinergica convergenza con altri elementi indiziari consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire alla individuazione di un fatto ignoto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996; 2601/1998; 1203/2000; 13981/2004).
3.5. I motivi all'esame vanno pertanto disattesi, restando così incontrovertibile l'accertamento degli elementi fattuali della fattispecie quale svolto nella sentenza impugnata.
4. Anche i restanti motivi (dal primo al quarto) vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.
Al riguardo va considerato che la Corte territoriale, partendo dall'assunto fattuale dell'unicità della postazione lavorativa, caratterizzata dalla prevalenza delle mansioni di natura commerciale, non si è discostata dai principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla vantazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4670/2001; 13021/2001; 21282/2006; 24235/2010);
- ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante - nella impossibilità di una diversa collocazione del dipendente - il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8135/2000; 13021/2001; 21282/2006);
- l'onere, incombente sul datore di lavoro, di dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di fatti positivi corrispondenti, quali la circostanza che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori, ovvero che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7717/2003; 6559/2010; 3040/2011);
- l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, pur gravando interamente sul datore di lavoro e non potendo essere posto a carico del lavoratore, implica comunque per quest'ultimo un onere di deduzione e allegazione della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, sicchè ove il lavoratore ometta di prospettare nel ricorso tale possibilità, non insorge per il datore di lavoro l'onere di offrire la prova sopraindicata (cfr, ex plurimis, Cass., n. 6556/2004).
4.1. Ciò premesso, non giova al ricorrente la deduzione dell'avvenuta allegazione (non contestata) dell'espletamento di mansioni riconducibili all'ambito tecnico, in particolare di assistenza alla clientela (secondo motivo), dell'avvenuta indicazione della sua possibile collocazione nell'ambito aziendale in mansioni di carattere tecnico (terzo motivo) e della mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di una sua adibizione a tali mansioni tecniche (primo motivo, primo profilo), atteso che il rilevato congiunto espletamento di mansioni sia tecniche che commerciali, ma con prevalenza di queste ultime e costituenti, come tali, elemento caratterizzante (di natura essenziale, secondo la vantazione fattuale resa dai Giudici del merito) la posizione lavorativa soppressa, rendeva necessario accertare se l'eventuale possibilità di reimpiego avrebbe potuto riguardare una posizione lavorativa di analogo contenuto (ciò che la Corte territoriale ha escluso con motivazione congrua ed immune da errori di diritto) e non già la creazione, con alterazione dell'organizzazione produttiva, di un nuovo posto di lavoro ad hoc, con mansioni circoscritte all'espletamento delle soie mansioni di carattere tecnico.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della soppressione del posto di lavoro integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere quelle prevalentemente esercitate in precedenza e quindi tali da connotare fa posizione lavorativa del prestatore di lavoro (cfr, Cass., nn. 12764/1997; 7312/1998).
4.2. Nè appare conducente, nel riscontrato contesto fattuale, il richiamo (quarto motivo) al precedente di questa Corte secondo cui il datore di lavoro può respingere la parziale utilità residuale della prestazione lavorativa riorganizzando l'attività produttiva con la redistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti solo dopo che sia stata esclusa, per ragioni tecnico-produttive, la possibilità di espletamento, ad opera del lavoratore solo parzialmente eccedentario, della parte di prestazione lavorativa liberatasi per effetto detta parziale soppressione del posto ricoperto e quindi la possibilità di continuare ad utilizzare, solo parzialmente, il dipendente nella stessa posizione lavorativa originaria, esclusione verificabile ove la prestazione del lavoratore non sia in concreto utilizzabile altrove in azienda ovvero in caso di indisponibilità, del lavoratore medesimo, a svolgere l'attività lavorativa residuata con rapporto part-time (cfr, Cass., n. 6229/2007).
Infatti, onde poter ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione dei part-time, è necessario che le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, non risultino cioè intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, in modo che possa ritenersi che il residuo impiego, anche part-time, nelle mansioni non soppresse, non finisca per configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva; in altri termini l'attività - pur minoritaria - non oggetto di soppressione dovrebbe qualificarsi in termini di effettiva autonomia, si da poter ritenere che la posizione lavorativa fosse connotata in termini di affiancamento di diverse mansioni, ciascuna delle quali indipendente e distinta - anche in termini logistici e temporali - dallo svolgimento dell'altra e non già intimamente connesse fra loro, come dovrebbe invece ritenersi laddove le mansioni non soppresse fossero svolte in via sostanzialmente ausiliaria o complementare di quelle oggetto di soppressione; ipotesi, quest'ultima, che invece ricorre nel caso di specie, posto che le mansioni tecniche ancora espletate dal R. concernevano, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale in base alle testimonianze esaminate, i problemi di assistenza alla clientela connessi al ruolo ricoperto di responsabile commerciale, con progressiva attenuazione di tale attività, via via più sporadica, sino al 2003.
Il che, in definitiva, risulta riconosciuto dallo stesso ricorrente, laddove, nello svolgimento del secondo motivo, afferma che l'attività tecnica risultava "necessaria ed integrata... perla stessa vendita dei software".
4.3. L'eventuale possibile impiego del ricorrente in mansioni inferiori a quelle espletate concerne una questione non trattata nella sentenza impugnata, nè il ricorrente specifica in cosa sarebbero consistite tali ipotetiche mansioni inferiori e, tanto meno, in che termini e modi sarebbero state dedotte in giudizio e portate alla disamina del Giudice del gravame, onde deve riconoscersi l'inammissibilità di tale profilo di doglianza quale svolto nel primo motivo.
4.4. Anche i motivi all'esame non possono dunque trovare accoglimento.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore della parte controricorrente.
Non è invece luogo a provvedere al riguardo quanto alla intimata Immobiliare La Torre srl, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in Euro 60,00 (sessanta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge; nulla sulle spese quanto all'intimata Immobiliare La Torre srl.