Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
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(1) Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite
dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
TITOLO I
Riscossione delle imposte
Capo I - Versamenti diretti (1)
1. Modalità di riscossione.
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
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(1) La partizione in capi del Titolo I è stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Riscossione per ritenuta diretta.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità
previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
3. Riscossione mediante versamenti diretti.
Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art.
29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (1);
2) [gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche] (2);
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (3);
4) [le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art.
30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti] (4);
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a
norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
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a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma,
n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma,
numero 1) (5);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta
applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto (6);
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto
indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (7);
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al
numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (7);
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero
1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli
similari(8);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati
nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (7);
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art.
1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (7);
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 (9).
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(1) Numero così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e dall'art. 2, D.L. 30
dicembre 1982, n. 953.
(2) Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(4) Numero soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi così sostituita dall'art. 12,
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982,
a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982,
a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, e poi così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere
conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento
milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione
3
dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di effettuare il
versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le
caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei
versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i
relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per il tesoro (1).
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento
stesso non supera le lire mille (2).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 13 aprile 1977, n. 114.
4. Acconti di imposta.
[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla
dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta
relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo
netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella
dichiarazione presentata nell'anno precedente.
L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta,
tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione](1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.
5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.
[Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio
delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al
contribuente](1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso art. 24.
5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento
ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla
attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di
credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una
sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun
aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249; per effetto dell'art. 3 dello stesso
decreto, le disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto dal primo gennaio 1974.
6. Distinta dei versamenti diretti.
Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta
e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo
delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il
numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con
decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella
distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in ogni
caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3] (1) (2).
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(1) Con D.M. 31 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34), sono stati approvati i modelli
di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta.
Con altro D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. Uff. 22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello
di distinta per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
(2) Periodo soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.
Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato
al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti
debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di
versamento (1) (2).
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(1) Con il D.M. 19 dicembre 1973 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono stati approvati i
modelli di conto corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito. Con D.M. 13
settembre 1974 (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, n. 251), è stato approvato il modello per il
versamento in conto corrente postale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in
base alla dichiarazione annuale. Vedi, ora, il D.Dirig. 30 marzo 1998.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n.
261.
8. Termini per il versamento diretto.
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono
essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta
prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (1);
2) (2);
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3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6)
dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) (3);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo
d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e) (4);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a
quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti
dall'art. 3, secondo comma, lett. d) (5);
4) [entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione
degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili
stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (6);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute
operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui
all'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (7).
[Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 3, restano fermi i termini indicati
nell'art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni] (8).
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
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(1) Numero così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio
1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.
(2) Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920, dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ed infine dall'art. 6, D.L. 31
maggio 1994, n. 330.
(4) L'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l'ultimo
comma dell'art. 8 del presente decreto. Per effetto del suo art. 3 il D.P.R. n. 690 è entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 2 dello stesso
D.P.R., inoltre, ha così disposto: «Art. 2. Le disposizioni del primo e secondo comma
dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei
periodi d'imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974». Successivamente il n. 3 -bis è
stato sostituito prima dall'art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, poi, con decorrenza dal 1° febbraio
1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, ed infine dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1981, n.
792, ed infine così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
(5) Numero aggiunto dall'art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con decorrenza
dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.
(6) Numero abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(7) Numero modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall'art. 29, D.L. 2 marzo
1989, n. 69, poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(8) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
9. Mancato o ritardato versamento diretto.
[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o
versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della
scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (1).
6
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene
calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili
mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo
comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La misura dell'interesse,
originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall'art. 7, comma 3, L. 11
marzo 1988, n. 67, al 6 per cento dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento
dall'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma aggiunto prima dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi modificato dall'art.
2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309. Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
Capo II - Riscossione mediante ruoli (1)
10. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «concessionario»: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il
commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della
riscossione a mezzo del concessionario (2).
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(1) La partizione in capi del titolo I è stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
11. Oggetto e specie dei ruoli.
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione (1).
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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
12. Formazione e contenuto dei ruoli.
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i
concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le
procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del
consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (1).
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la
specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in
difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (2).
7
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo
delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (3).
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(1) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato dal
comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, il comma 3 del citato articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1.
(3) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può
essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998,
n. 146 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
13. Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza.
[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza il 15
febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.
Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice
esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico
presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna dei ruoli all'intendenza di finanza](1).
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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi abrogato dall'art.
37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-
bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle
attestazioni allegate alle dichiarazioni (1);
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti
definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (2).
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non
ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la
8
notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati (1).
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due
terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla
commissione stessa (2);
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre
quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa (2);
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per
l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato] (3).
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute
alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (4).
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(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
(2) La misura dell'imposta è stata così elevata per effetto dell'art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile
1990, n. 90.
(3) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti
per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
16. Versamenti diretti non computati.
[Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non
sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte,
su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della
corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la
riscossione mediante versamenti diretti] (1).
------------------------
(1) Soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
17. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1);
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo,
per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (2)] (3).
------------------------
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(1) Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativa
alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24
giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(2) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(3) Articolo abrogato dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
18. Ripartizione delle imposte in rate.
[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due
rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei
mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di
settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.
L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il
giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di
febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla
prima scadenza utile (1).
Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il
giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio,
luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed
iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente
successiva a quella prevista dal comma precedente (2)](3).
------------------------
(1) Il presente articolo, originariamente costituito da sette commi, è stato così sostituito con tre
commi dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e poi così modificato dall'art.
2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(3) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
19. Dilazione del pagamento.
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l'importo iscritto a
ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette
garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo
77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,
ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un
importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il
valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di
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stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei
periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca (1).
2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della
procedura esecutiva]. (2)
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono
l'ultimo giorno di ciascun mese (3).
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale
fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso
ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti
sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto (4).
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(1) Comma così modificato dai commi 126 e 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e
successivamente dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma
417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n.
244 e infine dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
19-bis. Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa
del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i
contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del
Ministero delle finanze (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 4, comma 20,
L. 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale
della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a
quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei
quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo (1).
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------------------------
(1) Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326. Vedi, anche, l'art. 20 del D.Lgs. n. 46
del 1999. Successivamente, la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo è stata così
rideterminata dall'art. 3, D.M. 27 giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi
esecutivi dalla medesima data.
21. Interessi per dilazione di pagamento (1).
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si
applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (2).
L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene
accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze
stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per
il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal
presente articolo.
------------------------
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Successivamente, la misura degli interessi di cui al presente comma è stata così rideterminata
dall'art. 4, D.M. 27 giugno 2003, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003.
22. Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui
si riferiscono.
23. Esecutorietà dei ruoli.
[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte
integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto
è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal
Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o
dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione
finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà] (1).
------------------------
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall'art. 24, L. 27
dicembre 1997, n. 449 ed infine abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
24. Consegna del ruolo al concessionario.
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce
secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
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2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al
consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le
ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità
telematiche (1).
------------------------
(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In attuazione
del presente articolo, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
25. Cartella di pagamento.
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato
nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme
risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1);
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le
somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (2).
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata (3).
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso
esecutivo (4).
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (5).
------------------------
(1) Lettera così sostituita dal comma 40 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato
dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il
comma 2 dell'art. 36, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1,
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno
2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche l'art. 23, D. Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter.
(3) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 dello stesso art. 8 ha
stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.
(5) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Con D.M. 8
novembre 1978, modificato dal D.M. 27 gennaio 1981, dal D.M. 25 gennaio 1982 e dal D.M. 19
luglio 1982, sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette
riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 sono stati approvati i modelli di cartelle di
pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici
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finanziari ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi
tributari relativi a redditi accertati.
26. Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune
e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la
cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata
nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è
richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne
esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del
predetto decreto.
------------------------
(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
27. Luogo e tempo del pagamento.
[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni
dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione
deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia,
almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta,
mediante dichiarazione del sindaco] (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
28. Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del
concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e
le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario
sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
14
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con
mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare
l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.(1)
------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Le modalità di pagamento
di cui al presente articolo sono state stabilite con D.M. 28 giugno 1999.
28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi
interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale
delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione
risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea
documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al
primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli (1).
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione
nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso
Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali
e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del
Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla
commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a
informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in
cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al
quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti
richiedenti] (2).
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la
commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della
proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di
notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di
decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni
successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà
dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni
siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto
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comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la
trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha
effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte
eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di
cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche
frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo
comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto
utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della
cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro
per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze,
provvede ai sensi del precedente ottavo comma (3).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Comma abrogato dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512.
28-ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il
beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita
segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello
stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del
dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato
una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo
l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende
accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al
comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano
gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via
telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di
compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica
dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli
adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche
tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le
modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità
speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5 (1).
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(1) Articolo aggiunto dal comma 13 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla
relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 20-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto
dal comma 14 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa
legge di conversione.
29. Rilascio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al
contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
[L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre
ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato,
timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte](1).
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente
autorizzati dal titolare.
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(1) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
30. Interessi di mora.
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo
si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con
riguardo alla media dei tassi bancari attivi (1).
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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
31. Imputazione dei pagamenti.
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per
rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle
rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le
indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al
debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non
può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la
completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di
imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a
quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194
del codice civile.
32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di
altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e
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interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo
alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto
nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi
soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi
procedura sui beni dei precedenti.
33. Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più
soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene
pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla
quota di spettanza dei redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più
soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
34. Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati
cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto
medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome
di quest'ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si
fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli
fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e
b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al
valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle
imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
35. Solidarietà del sostituto di imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui
quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è
coobbligato in solido.
36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono
all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della
liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte
se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza
avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei
crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto
dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla
messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno
avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono
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responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del
valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno
compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione
operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle
scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto
motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39.
37. Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della
provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza
totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi
chiedendo il rimborso (1).
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il
contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine
di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.
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(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
38. Rimborso dei versamenti diretti.
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella
cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso,
nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento (1).
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme
assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la
ritenuta è stata operata (2).
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo
di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del
secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla
dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza
provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio(3).
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(2) Comma così modificato dall'art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
39. Sospensione amministrativa della riscossione.
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1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di
disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione
tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal
debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli
interessi al tasso del 5 per cento annuo (1); tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato
dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione (2).
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(1) La misura degli interessi è stata così rideterminata dall'art. 5, D.M. 27 giugno 2003, a
decorrere dal 1° luglio 2003.
(2) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
40. Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.
[1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è
inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro
sessanta giorni dal ricevimento della decisione] (1).
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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e poi abrogato dall'art. 37,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
41. Rimborso d'ufficio.
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo
provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della
ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile,
risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea
documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base
alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i
crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso
art. 36-bis (1).
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle
imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della proposta.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
42. Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei
casi previsti dall'art. 43-bis (1).
Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e
dei documenti che le giustificano.
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L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al
contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del
contribuente l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla
concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto
nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento
totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
[Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille] (2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
42-bis. Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma,
emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della
procedura di cui al presente articolo (1).
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della
dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta,
liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità
dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e
l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare
dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso
delle singole liste (2).
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di
rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per
ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli
elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce
che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli
uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto
avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da
rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso
(2).
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale
delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al
competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più
ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli
elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno
parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del
numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia
emessi, riportati negli elenchi (2).
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo
modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto
corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di
estinzione mediante accreditamento(2).
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I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni,
per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (3). I vaglia stessi, ai sensi dell'art.
51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico
dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio
1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia
cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure
automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di
Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità
stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro
(4).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originali commi
secondo e terzo per effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo
sono stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il
comma secondo è stato così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(3) Periodo così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247.
43. Recupero di somme erroneamente rimborsate.
L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate
e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso
o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (1).
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte
in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per
l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme
rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi
eseguiti mediante ordinativo di pagamento (2).
------------------------
(1) Comma così sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Così sostituito dall'art. 2, L. 31 maggio 1977, n. 247.
43-bis. Cessione dei crediti di imposta.
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche
alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può
cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono
dovuti al cessionario.
22
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente
fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati
gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché
al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui
all'art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (1).
------------------------
(1) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
43-ter. Cessione delle eccedenze nell'àmbito del gruppo.
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono
essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza
l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a
condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti
cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).
3. [Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini
scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2] (2).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le
società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società
controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta
precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle
imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis (3).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(2) Comma soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(3) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
44. Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un
ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto,
per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 per cento (1), per ognuno dei
semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima
rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso
dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
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L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla
presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e
nell'art. 41, secondo comma (2).
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o
dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
------------------------
(1) La misura dell'interesse semestrale è stata ridotta dal 6 al 4,5 per cento dal comma 3 dell'art.
7, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 3 per cento dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 2,5 per
cento dall'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, l'art. 1, D.M. 27
giugno 2003 ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi
eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003,
annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
44-bis. Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata.
Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza
dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento
concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale
ordinativo è emesso (1).
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che
dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la
procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli
interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che
dispongono il rimborso d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore,
un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di
riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-
bis, quarto comma (1) (2).
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(1) L'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha
abrogato il comma quinto del presente articolo.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247.
TITOLO II
Riscossione coattiva (1)
Capo I - Disposizioni generali
45. Riscossione coattiva.
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi
di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
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(1) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46.
46. Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta
fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel
cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i
beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.
47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le
cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal
concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da
ogni tributo e diritto (1).
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario
l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione
dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le
trascrizioni e le iscrizioni.
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
47-bis. Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi
di beni mobili.
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e
svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
48. Tasse e diritti per atti giudiziari.
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di
riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della
parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in
seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti
prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo,
25
il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.(1)
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 (2).
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,
ovvero diminuito (3).
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
(2) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla
relativa legge di conversione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
Capo II - Espropriazione forzata
Sezione I - Disposizioni generali
49. Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata
sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere
azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore (1).
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in
rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente
capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità
previste dall'articolo 26 (2).
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
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(1) Comma così modificato dal comma 415 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
50. Termine per l'inizio dell'esecuzione.
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal
ruolo entro cinque giorni (1).
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
51. Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il
concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore
procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è
notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno
corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti
esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione.
52. Procedimento di vendita.
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme
previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione
dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
53. Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni
senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il
concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del
procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
54. Intervento dei creditori.
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un
atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di
procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di
espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i
diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari
intervenuti prima di detta data.
55. Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non
può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti,
neppure per interposta persona.
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56. Deposito degli atti e del prezzo.
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti
dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è
consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con
preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è
sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a
trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero,
se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
57. Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per
quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al
concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e
copia di tutti gli atti di esecuzione.
58. Opposizione di terzi.
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa
prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o
nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti,
hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione
forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati
(1).
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei
coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del
debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà
del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non
è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata
presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti
nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
59. Risarcimento dei danni.
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1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il
compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata,
salvi i diritti degli enti creditori.
60. Sospensione dell'esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi
motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue
se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della
riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova
dell'avvenuto pagamento (1).
------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
Sezione II - Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.
1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura
civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo
2759 del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile
possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi
siano affittati.
63. Astensione dal pignoramento.
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento
quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai
coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data
anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta
soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza
passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
64. Custodia dei beni pignorati.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e
dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il
concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in
consegna dal comune.
65. Notifica del verbale di pignoramento.
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1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita
mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
66. Avviso di vendita dei beni pignorati.
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per
cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la
descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo
incanto (1).
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il
secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere
fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la
data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
67. Incanto anticipato.
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi
risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a
procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
68. Prezzo base del primo incanto.
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del
primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo
base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si
provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore
risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
69. Secondo incanto.
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i
beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del
primo incanto.
70. Beni invenduti.
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede
alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo
incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi
a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il
termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
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3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati,
senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni
del concessionario, che ne redige verbale.
71. Intervento degli istituti vendite giudiziarie.
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a
pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante.
Sezione III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
72. Pignoramento di fitti o pigioni.
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai
coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di
procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i
fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le
pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario
procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo
intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del
debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le
quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della
riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in
tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto
all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (1).
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72, comma 2 (2).
------------------------
(1) Comma aggiunto dal comma 141 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato
dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.
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1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha
proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore
iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al
concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (1)(2).
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato
dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie
entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (3).
------------------------
(1) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Articolo così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Comma aggiunto dal comma 142 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui
assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (1).
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un
periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito
all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente
sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti
indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni
dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non
prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il
quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati
impignorabili per legge.
75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione,
prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni
esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo
dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della
relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione
procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18
32
dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del
presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dal comma 425 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito
dal comma 8 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa lege di
conversione.
Sezione IV - Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
76. Espropriazione immobiliare.
1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere
aggiornato con decreto del Ministero delle finanze (1).
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato
a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il
quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e successivamente dal
comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
77. Iscrizione di ipoteca.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per
iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio
dell'importo complessivo del credito per cui si procede (1).
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del
valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il
concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi
dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione
(1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
78. Avviso di vendita.
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555,
secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui
all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di
venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo
d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (1);
33
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a
carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni
assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti
del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
------------------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
79. Prezzo base e cauzione.
1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il
concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio
del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del
territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al
concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
80. Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito
nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione,
alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni
nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può
disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo
di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla
parte richiedente.
81. Secondo e terzo incanto.
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al
secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un
terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad
un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
82. Versamento del prezzo.
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
34
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario
procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se
ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente
aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
83. Progetto di distribuzione.
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice
dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del
procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
84. Distribuzione della somma ricavata.
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo
510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali
variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma
dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
85. Assegnazione dell'immobile allo Stato.
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al
giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del
giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo
590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata
disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (1).
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si
estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non
dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore
incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo
esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (1).
------------------------
(1) Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
Capo III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
86. Fermo di beni mobili registrati.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre
il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia
alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (1).
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari
a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si
procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
35
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel
presente articolo (2).
------------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41
dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei
veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503.
Capo IV - Procedure concorsuali
Sezione I - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui
all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è
dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario
chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della
procedura (1).
------------------------
(1) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio
2002, n. 138.
88. Ammissione al passivo con riserva.
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con
riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma
dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o
del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della
controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con
decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o
su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2,
apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o
dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di
esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al
tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta
ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima
legge.
89. Esenzione dell'azione revocatoria.
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1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sezione II - Concordato preventivo e amministrazione controllata
90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il
concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del
credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via
provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo
periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
91-91-bis.(1).
------------------------
(1) Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e
91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
TITOLO III
Sanzioni (1)
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(1) Il Titolo III (articoli da 92 a 98) è stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, ad eccezione del comma 6 dell'art. 97, poi anch'esso abrogato dall'art. 25 del D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74.
92. Ritardi od omessi versamenti diretti.
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma,
numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla
soprattassa del quindici per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per
cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle
ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma,
e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci
per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9].
92-bis. Mancata o irregolare documentazione probatoria.
[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di
imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e
delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella
37
dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma
dell'articolo 92].
93. Versamenti ad ufficio incompetente.
[È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto
all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di
tesoreria].
94. Incompletezza delle distinte di versamento.
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente
postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000
a lire 120.000.
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte].
95. Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte.
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per
cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92
quando sia stato omesso il versamento].
96. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.
[Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria
pari a un decimo della somma corrisposta]
97. Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.
[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo
ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire
1.800.000].
[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro
sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità].
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali
l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione
della pena pecuniaria di cui al primo comma].
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali
di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente].
[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato
pagamento è stato determinato da impossibilità economica].
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene
pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati
notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati
atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso
in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre
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anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore
a lire 10 milioni].
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le
interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641
del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori
e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie
possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice
penale].
98. Applicazione delle sanzioni.
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente,
all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria
per le violazioni costituenti reato.
Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il
provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione
della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non
impugnata.
Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla
dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.
L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato].
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
99. Versamento delle ritenute sui dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui
distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
100. Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i
versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174,
175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente
decreto.
39
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai
periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è
ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18 (1).
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
100-bis. Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle
risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi
imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di
redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti
articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo
d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1
relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i
redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti
quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art.
100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della
dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili
dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché
l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.
100-ter. Ammontare degli acconti.
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati
nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi
di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei
professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e
26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile
di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi
dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello
stesso anno.
40
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è
dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi
(1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.
100-quater. Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e
C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno
stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma
dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o
associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono
detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza
mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o
fusione o della società incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente
imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di
ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente
ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute
per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per
il periodo d'imposta successivo (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.
100-quinquies. Riscossione degli acconti.
Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due
rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica
soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla
autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (1).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero
ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento
recanti l'annotazione «acconti d'imposta per l'anno 1974».
Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del
presente decreto (2).
------------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 luglio 1974, n. 259.
41
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.
100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974.
[L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone
fisiche e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini
stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di
novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante
iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente
entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma
sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari
con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per l'iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle
dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno] (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60. Esso è stato rettificato con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975,
n. 576.
101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i
ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636.
102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste
agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato
con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la
specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali
per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge
alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti
impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la
ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).
------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119.
104. Disposizioni abrogate.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI,
capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
42
105. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.