Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n. 190/L, Supplemento ordinario)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo`unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso`u di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 19688o, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente auuitorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dalli testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazioneea effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità ttlali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvediidmento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella taarbella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
1. l'indicazione dell'autoritàà giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
2. le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
3. l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli eeastremi dello stesso;
4. il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esterr i che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'arttiicolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
Capo II
Ingresso e soggiorno
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
2. Il vveisto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lllavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazioneel con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equiiavalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
- la finalità del viaggio;
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
- le acondizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
- quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originnaali;
- il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale cceompetente per territorio.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, inddeicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
- la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
- la documentazione attestante la disponibilità ddei un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli satti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.
3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascoorrsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinn>ato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il ttaimbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.
4. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramateet in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controllali di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuuùto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concerrinente il soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda confoolrme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto; la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenzzsa delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale ddiocumentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi ndi cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimmiento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare dellaa scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti ooe documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dellil'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere ppgresentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi rii6cettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presslupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
- per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
- per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di rrticonoscimento.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, aanche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permessooi di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertennsza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati neeil trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in essnenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio ee dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui iall'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periieodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettttifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di soccoio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonommco alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soomggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di ffuormazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento ammeministrativo richiesto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto dd el Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il srinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a nseguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
"Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardantee, i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri efra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini strann ieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogoo> in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
- il luogo di residenza;
- le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
- copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risuualtino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplaaeri, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante :
- lo stato di coniuge o di figlio minorr:e. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificatooi di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, coolmma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo sttrato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuunove fotografie.
Capo III
Espulsione e trattenimento
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. n
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo l8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento mdi espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreeato legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuziieone del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
(Modalità del trattenimento)
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vitaav in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi esanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello stranneiero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dd ei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei ccmentri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione coooncordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuaaizione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanammsento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenzzna provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al commaai 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il comm petente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamentooi degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai prreedetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Capo IV
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalità oper l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interrnessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate aail Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modaliintà e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
- esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
- esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzionee< dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
- selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- verificare lo stato di attuazione deedi programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26
(Convenzioni con soggetti privati)
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita seeczione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
- l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
- la rispondenza del programma o dei progg2rammi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
- la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorddua modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
- comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso diiu soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
- presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
- comunicare senza ritardo al sindaaoco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
1. dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiaraziitoni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
- il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazionnbi circa la gravità ed attualità del pericolo;
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
- l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile delllga struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
Art. 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
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a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al
Comitato per i Minori Stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo
necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si
tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i Minori Stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti
delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del Testo
Unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato
che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19,
comma 1, del Testo Unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai
sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del Testo Unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le Regioni, delle
valutazioni effettuate dal Ministero della Salute, connesse alle rilevazioni sui
fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adotta le
misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le
questure.
3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)
Art. 30
Sportello unico per l'immigrazione
1. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del Testo
Unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della
Direzione Provinciale del Lavoro, è composto da almeno un rappresentante della
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione Provinciale
del Lavoro, designato dal dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro e da almeno
uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello
Unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità
operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello
Unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro
dell'Interno e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle Regioni a statuto
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speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo
22, comma 16, del Testo Unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di
attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello Unico e gli uffici regionali e provinciali
per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro,
attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del Testo Unico e
dall'articolo 40 del presente Regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4,
del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di
procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle
informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.
Art. 30-bis
Richiesta assunzione lavoratori stranieri
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro
subordinato allo Sportello Unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia
di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della
provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità
previste dall'articolo 22, comma 2, del Testo Unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli
che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve
contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che
si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta
numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di
contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta
di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria
ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare,
secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di
lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore
a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non
inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione
dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un
terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella
proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo
alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente
contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già
conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
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5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del
nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al
comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello Unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello Unico, anche in
via telematica, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo
in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata
presentata allo Sportello Unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa,
lo Sportello Unico ricevente la trasmette allo Sportello Unico competente, ove diverso,
dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello Unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla
verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione
presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero
delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione
agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla
verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua
assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo
Sportello Unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed
all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli
22, comma 5, e 24, comma 2, del Testo Unico, per la concessione del nullaosta al
lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono
dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter
Modulistica
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le
esigenze dello Sportello Unico sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 30-quater
Archivio informatizzato dello Sportello Unico
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia
di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo
Sportello Unico, le Regioni e le Province per il tramite del responsabile del Centro per
l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli Affari
Esteri, le Direzioni Provinciali del Lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione
centrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori
extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le
ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello Unico
sono definiti con decreto del Ministero dell'Interno, sentiti la Presidenza del Consiglio
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dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle
eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta
dell'archivio rispetto a quelle contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono
disciplinate con decreto del Ministero dell'Interno, sentiti la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e
procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione
telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto
del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità
tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche
con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti.
Art. 30-quinquies
Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse,
anche per via telematica, dallo Sportello Unico per l'immigrazione, per il tramite del
sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del
Testo Unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta,
provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo
Sportello Unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero
le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo
Sportello Unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul
territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane
sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle
predette offerte, allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che
intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies
Rinuncia all'assunzione
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-
quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego
da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica
allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 31
Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
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1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del
datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per
l'impiego, lo Sportello Unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura
telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero,
di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti
del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di
lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una
misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello Unico acquisisce dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, tramite
procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi,
determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del Testo Unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei
limiti di cui al comma 3, lo Sportello Unico provvede alla convocazione del datore di
lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio
stesso.
5. Lo Sportello Unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito
il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede
l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'Interno
di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello Unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro,
anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui
all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo
nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per
via telematica, lo Sportello Unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli Affari Esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del
nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la
documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il
visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta
del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS ed
all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello
Unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.
Art. 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli
accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del Testo Unico, sono compilate ed aggiornate per anno
solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto
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del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro
degli Affari Esteri e con il Ministro dell'Interno e, per quanto concerne la fattispecie di
cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli Italiani nel Mondo,
contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o
spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del Testo Unico, attestate dalla
esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di
partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della
rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30
giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel
sistema informativo delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista.
Art. 32-bis
Liste dei lavoratori di origine italiana
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei
lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1 del Testo Unico, compilato
ed aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di
cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di
ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32,
comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni Provinciali del Lavoro
di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli Affari Esteri trasmette al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali i predetti elenchi.
Art. 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di
lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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2. Le richieste di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli
articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis,
lo Sportello Unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni Provinciali
del Lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, del Testo Unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste
numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti
professionali.
Art. 34
Titoli di prelazione
1. Con Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei
programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del Testo Unico, e sono stabiliti i criteri per la loro
valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che, sentito il Ministero degli Affari Esteri, procede all'istruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai
programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste
formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del Testo Unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con
certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti
programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di
nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica
professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro
preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del
programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo
delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con
la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del Testo
Unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la
richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del Testo Unico. Il
nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del Testo Unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del
loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata
numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del Testo Unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di
priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella
condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del Testo Unico.
7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4,
del Testo Unico, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non
stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività
formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni,
ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del Testo Unico. Qualora si verifichino residui
nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore
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del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi,
tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree
di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di
istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di
esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori
ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23
del Testo Unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri,
inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo Unico, una quota stabilita a livello
nazionale.
Art. 35
Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo Sportello Unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore
straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità
dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della
dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis,
comma 1, lettera b), del Testo Unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro,
senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo
Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello Unico, ove
possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente,
nonché al datore di lavoro.
3. Lo Sportello Unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma
l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato
relativo al domicilio fiscale dello straniero.
Art. 36
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore
straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati
sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso
di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della
convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti
dall'articolo 5, comma 2-bis, del Testo Unico.
Art. 36-bis
Variazioni del rapporto di lavoro
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1. Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro,
anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall'evento,
la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero,
ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa
decorrenza.
Art. 37
Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne
comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni
dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle
condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero
nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità
ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di
mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà
comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego
competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per
avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo Unico, deve
presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco
anagrafico, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore
qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo
Sportello Unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1
ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco
anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore
straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del Testo Unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa
documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle
liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo
del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica,
dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
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6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di
soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo,
secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale
all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38
Accesso al lavoro stagionale
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da
20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello Unico, per la durata
corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data
di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità
definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede
la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nel rispetto del diritto di precedenza
in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del Testo Unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 30-
bis, lo Sportello Unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di cinque giorni,
verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati
in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi
previsti sono ridotti della metà.
1-ter In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di
espressa conferma della richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10
giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello Unico dà
ulteriore corso alla procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di
provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai
lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate
anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti
temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico, deve essere unica,
su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a
ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi,
purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo
straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello Unico si
conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del Testo Unico, eventualmente
stipulate.
6. (Soppresso).
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del
permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a
29
tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo
29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni
dell'articolo 9 del presente Regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal Testo
Unico e dal presente articolo.
Art. 38-bis
Permesso pluriennale per lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del Testo Unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello Unico, accertati i requisiti
di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo
38.
2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del Testo Unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le
annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al
lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia
allo Sportello Unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per
lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale
annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni
successivi a quello di rilascio.
Art. 39
Disposizioni relative al lavoro autonomo
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la
presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche
tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri
e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità
professionali o tecniche, il Ministero delle Attività Produttive o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, del Testo Unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati
delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio
richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello
straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa
autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse
30
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla
disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla
capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate,
ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso
società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20
giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato
o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non
anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a
norma dell'articolo 26, comma 5, del Testo Unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La
rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al
Ministero dell'Interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di
soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in
possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione
professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. A tale fine, lo Sportello Unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica
della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma
dell'articolo 3, comma 4, del Testo Unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6,
comma 1, del Testo Unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo
Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Testo
Unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere
d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del Testo Unico. Si osservano le
modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo Unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può
essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo
determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se
prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a
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tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a
tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata
nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo
e dal comma 2 dell'articolo 27 del Testo Unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo
Sportello Unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,
il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio,
osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del Testo
Unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del
medesimo Testo Unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri
di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o,
se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del Testo Unico, il
nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze
particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda
distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno
sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso
esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento
temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e
predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata
complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico, il
nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca,
pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per
l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del Testo Unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del
contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal
datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del
titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le
lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o
altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al
rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o
consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del Testo Unico, deve
essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori
familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del Testo Unico, si riferisce agli stranieri
che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un
percorso di formazione professionale,
ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
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10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al
lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su
richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente
annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve
essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo
18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla Regione. Per le attività di cui al
comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su
richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità
formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente
anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla Regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del Testo Unico, il
nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o
straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per
tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre
esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento
minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del Testo Unico,
dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi
italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge
che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti
d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini
abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5,
comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa
naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del Testo Unico,
è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare
contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di
servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro
da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla
prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo
del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e
o), del Testo Unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato
dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo
di Roma e dall'Ufficio Speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo per
la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo
proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di
documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed
33
esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di
lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello
Unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro
autonomo di breve durata e, comunque, inferiori a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo Unico, con il vincolo che gli artisti
interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di
spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis,
del Testo Unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di
assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), comprensiva del codice
fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società
destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della Legge 23 marzo
1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione
nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello Unico
della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di
assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive
nell'ambito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al
di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo
Unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del Testo Unico, le
aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari
e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori
atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o
per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate
dall'articolo 27, comma 5-bis, del Testo Unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un
cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 4 agosto 1999,
n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di
appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del Testo Unico, e per
quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del Testo Unico, il
nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa
indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di
fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro
non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia
con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello Unico
successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di
tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del Testo Unico,
riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal
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Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono
legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per
l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato
con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera
struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo Unico
possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I
corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo Unico. In tali casi, lo schema di
contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione
Provinciale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale,
accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di
lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da
accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per
lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono
essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del Testo
Unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma
16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il
regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del Testo Unico
possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di
assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si
applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del Testo Unico e gli articoli 36-
bis e 37 del presente Regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 5.
Art. 41
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego
che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività
lavorativa, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è
utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o
rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o
variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del Testo Unico, e di quelle
del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo Testo Unico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
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1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34,
comma 1, del Testo Unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, d'ora in avanti indicata con la sigla
U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva
dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di
condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate
anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel
permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del Testo Unico.
L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività
lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione
cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione
parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del Testo Unico, non
è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del Testo Unico, che
non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura
assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del Testo Unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del Testo Unico, in alternativa all'assicurazione
contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del
medesimo Testo Unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello
stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati
«alla pari», lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre
mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Art. 43
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale,
sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1,
del Testo Unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle
relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative
all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del Testo Unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso
di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del Testo Unico,
utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria
pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 3 del Testo Unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la
rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate
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ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo Unico, erogate ai
soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni
sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero,
l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'Interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'Interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma
anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del
tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del Testo Unico, le procedure di cui ai commi
4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o
sfollati, assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che
pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia
sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti
dall'Italia. In tal caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della Sanità in attuazione dei
predetti accordi.
8. Le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del Testo Unico, possono essere erogate
nell'ambito delle strutture della medicina dei territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione
con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri,
cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del
Ministro per gli Affari Esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla
questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata
dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei
dati personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del
costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in
dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 % del costo complessivo presumibile
delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla
struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata
all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del Testo Unico sono stabilite le modalità
per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da
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effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 44-bis
Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini
stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'articolo
39 del Testo Unico e dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio,
alle condizioni definite dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di cui all'articolo 5,
comma 3, in favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza
dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza,
accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità
dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori,
residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di
programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri,
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui
alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e
la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze
formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio
accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali
italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità
stabilite dal Decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
4. E' consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a
richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della
Repubblica Italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura
o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1,
lettera c), del Testo Unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al
seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che
intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera
d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non
superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale,
nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche
agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Statoregioni
di cui al Decreto Legislativo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni,
da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i
tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le
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rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto
annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene
portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le
annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili
anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e,
comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei
visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione
del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza
stabilita, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestre di
ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
Iscrizione scolastica
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente
dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la
ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua
italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della
conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione
tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente
locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di
istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari
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dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza;
iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del Testo Unico, le istituzioni scolastiche
organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi
deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria
e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo
della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del
diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le
altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in
vigore.
8. Il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri
al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Art. 46
Accesso degli stranieri alle università
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione
universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della
regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di
ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della
politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di
accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di
borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli Affari Esteri o
dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato
l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'Università' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il Decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del
Testo Unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza
è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti
attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti
locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai
Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio,
rilasciati ai sensi del Decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma
5, del Testo Unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata
conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo
anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due
verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di
soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di
40
profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque
rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n.
390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 4 della
stessa Legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei
richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto,
altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La
condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le
modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei
Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo ai sensi dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico.
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane
rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di
scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con
Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il
Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro degli Affari Esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la
valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
Abilitazione all'esercizio della professione
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate
necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso
una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni
richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso
della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di
studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in
Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi
bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
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2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità
accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al
comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene
motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in
assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della
pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato
in attuazione dell'articolo 387 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto 16 aprile 1994, n.
297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso
ai pubblici impieghi.
Art 49
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini,
collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo Unico e del presente Regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in
Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non
soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro sia autonomo
che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai Decreti Legislativi di cui al comma 2 per
l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la
domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del
Decreto Legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 319 del
1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un
tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di
svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione
e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si
può avvalere delle Regioni e delle Province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura
compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura
compensativa.
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4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da
Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione
Europea.
Art. 50
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Presso il Ministero della Sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della Sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli
elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono
disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della Sanità.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero
della Sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. (Soppresso).
6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della Sanità provvede altresì,
ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria,
conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di
laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non
danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tal fine, deve essere acquisito il
preventivo parere del Ministero della Salute; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative
professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il
professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso
tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non
costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora
l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla
data del rilascio.
Art. 51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito il registro delle associazioni,
degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati
previste dal Testo Unico. Il registro è diviso in due sezioni:
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a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività
per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18
del Testo Unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al
contributo del Fondo Nazionale per l'Integrazione di cui all'articolo 45 del Testo Unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali
per uno dei reati previsti dal Testo Unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione
o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Art. 53
Condizioni per l'iscrizione nel Registro
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli
organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo
42, comma 1, del Testo Unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo
statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione
degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi
natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi
o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque
sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con
una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a
svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le
associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del Testo Unico. Nella fase di prima
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applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla
natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in
materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le
precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria,
educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché
volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla
realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle
caratteristiche tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere,
articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di
intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate;
prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione,
finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque
alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996,
n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo
52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto
precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo
52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino,
oltre ai requisiti indicati dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti
ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
Iscrizione nel Registro
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52,
è disposta dal Ministro per la Solidarietà Sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi
privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una
relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, può effettuare
controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non
compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a
decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato
annualmente alle regioni e alle province autonome.
45
Art. 55
Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del
Testo Unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il
Dipartimento per gli Affari Sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della
Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del Testo Unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti
dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del Testo Unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria
composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, che, assicura il
supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento
programmatico di cui all'articolo 3 del Testo Unico; in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e
culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a
livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni
relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello
sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro, può essere nominato il Vice Presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di
raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
Organismo nazionale di coordinamento
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del Testo Unico opera
in stretto collegamento con la Consulta per l'Immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo,
con i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di
assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e
gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale al fine di accompagnare
e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la
loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo Nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro
per la Solidarietà Sociale.
3. L'Organismo Nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari dei C.N.E.L. e
personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione
1. I Consigli Territoriali per l'Immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del Testo Unico, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono
istituiti, a livello provinciale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'Interno. E' responsabilità del Prefetto assicurare la formazione e il
funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della Provincia;
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c) da un rappresentante della Regione;
d) dal Sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal Sindaco o da un suo
delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri
extracomunitari operanti nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende
Sanitarie Locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
3. I Consigli Territoriali per l'Immigrazione operano per la necessaria integrazione delle rispettive
attività, in collegamento con le Consulte Regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del Testo Unico,
eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di
monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il
raccordo dei Consigli Territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del Testo Unico.
4. Nell'adozione del Decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente dei Consiglio dei
Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, degli eventuali
organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il Prefetto assicura il raccordo
tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Il Ministro per la Solidarietà Sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri
interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449. e dall'articolo 1 comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie di cui all'articolo 45 del Testo
Unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e
pluriennali attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti
locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinazione dall'afflusso di immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese
le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del Testo Unico.
2. Le somme stanziate dall'articolo 18 del Testo Unico per interventi di protezione sociale
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, adottato di concerto con i
Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta Legge n.
449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto Decreto Legislativo n. 112 del 1998.
3. Le Regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1,
lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze
in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle Regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di
cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. A tal fine le Regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una
quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle Regioni
possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l’accesso ai fondi
comunitari.
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5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e
dal Ministero dell'Interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e dei rapporto tra immigrati e
popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio - economica
delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del Decreto
di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel
rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati,
incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei
genitori.
7. Il Decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di intervento e delle linee guida
indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Testo Unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle Regioni sono finalizzati allo svolgimento di
attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti
fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi
sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la Solidarietà Sociale predispone, con proprio decreto. sentita la Conferenza
Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio - economici
e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono
essere trasmessi al Dipartimento per gli Affari Sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e
dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59,
comma 5 e dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59
Attività delle regioni e delle province autonome
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale di
cui all'articolo 58, comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle
risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli Affari Sociali della
Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali, comunque della durata
massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La
comunicazione dei programmi é condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento
annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di
intervento nazionale, il Ministro per la Solidarietà Sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata,
adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli
stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai
sensi dell'articolo 131, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi
regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da
perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse
impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
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4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri
programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1,
lettera a).
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione
del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la Solidarietà Sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul
territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci.
6. Qualora le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi
dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
rispettive quote assegnate, il Ministro per la Solidarietà Sociale, sentita la Conferenza Unificata
provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle Regioni e alle Province
autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro
di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle Regioni dall'articolo 58,
comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente Regolamento.
Art. 60
Attività delle Amministrazioni statali
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58.
comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3,
comma 1, del Testo Unico.
2. Il Ministro per la Solidarietà Sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i
programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli Affari Sociali entro sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione dei Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle
associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano
una relazione al Ministro per la Solidarietà Sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti
nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
Disposizione transitoria
La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi
adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata
in vigore dei presente Regolamento.
Art. 61-bis
Sistemi informativi
1. Per l'attuazione dei procedimenti del Testo Unico e del Regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi
informativi indicati nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche
amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche
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indicate nel presente Regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e
la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel Regolamento di
Attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi
con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio
informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal Regolamento di Attuazione di
cui all'articolo 34, comma 2, della Legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.