La normativa di riferimento
La normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, attribuisce ai contraenti, agli assicurati ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti ed ai documenti nei confronti delle imprese di assicurazione relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (si veda il decreto ministeriale n. 191 del 29-10-2008 )
Quali atti e documenti possono essere richiesti?
In particolare si può chiedere la visione ed il rilascio di copia dei seguenti atti contenuti nel fascicolo di sinistro:
- le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- le perizie dei danni materiali;
- le perizie medico-legali relative al richiedente (se le perizie medico-legali sono relative a persone diverse dal richiedente, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili);
- i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- le quietanze di liquidazione.
Va precisato che il diritto di accesso può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante mentre è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, a meno che la loro conoscenza non sia necessaria per difendere interessi giuridici del richiedente.
Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.
In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, vale quanto detto nel n. 6) per le perizie medico legali, ossia l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili.
Come si esercita il diritto di accesso?
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta.
La richiesta va indirizzata all'impresa di assicurazione alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.
La richiesta va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
Il richiedente deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
Quando si può chiedere l'accesso agli atti?
Il diritto di accesso può essere esercitato quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in particolare:
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dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
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decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
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decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
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decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
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decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L'Assicurazione ha dei termini per rispondere?
Il procedimento di accesso si deve concludere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, questo termine è sospeso dal giorno in cui l'Assicurazione richiede l'integrazione della richiesta al giorno in cui riceve la richiesta corretta.
Cosa fare se l'Assicurazione rifiuta l'accesso o non risponde nei termini?
In questo caso il richiedente può, nei successivi sessanta giorni, inoltrare reclamo all'ISVAP che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell'Assicurazione entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.