- Ingresso degli stranieri in Italia
- Il visto d'ingresso
- Chi deve chiedere il visto d'ingresso?
- Come fare per ottenere il visto d'ingresso?
- Il permesso di soggiorno
- Cosa fare in caso di diniego o revoca?
Ingresso degli stranieri in Italia
L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri[1] provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen[2] è consentito soltanto allo straniero che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera;
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
- non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Il visto d'ingresso
In alcuni casi la legge prevede la necessità di munirsi di un visto d'ingresso per entrare nel territorio italiano.
Il visto d'ingresso è un'autorizzazione concessa allo straniero per entrare nel territorio della Repubblica Italiana, o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno.
Il visto consiste in una "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.
Tipologie del visto d'ingresso
Il visto d'ingresso può essere rilasciato esclusivamente per i seguenti motivi:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen Uniforme)
Il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni. Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Visto per soggiorni di lunga durata (Nazionali)
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l'eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.
Chi deve chiedere il visto d'ingresso?
Devono sempre munirsi di visto d'ingresso:
- i cittadini dei seguenti Paesi/Entità territoriali, titolari di passaporto ordinario:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
- tutti gli stranieri per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
Sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso:
- I cittadini degli Stati della U.E., titolari di carta di identità.
- I titolari di un permesso di soggiorno CE.
- I cittadini dei seguenti Paesi per soggiorni di durata massima di 90 giorni, effettuati per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
- I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera, in qualunque caso.
- I cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957) titolari di carta d'identità (ed altri documenti) valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi.
- Gli apolidi che dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen.
- I rifugiati che dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20.4.1959.
- I titolari di libretto di navigazione, per l'ingresso nello Spazio Schengen e solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo.
- I piloti ed il personale di bordo delle Compagnie Aeree civili in possesso di documento di navigazione aerea (Licenza di Pilota, Crew Member Certificate), rilasciato ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944. Tali documenti sono riconosciuti come esenti dall'obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività professionale.
- I membri di una forza NATO (escluso il personale civile al seguito, ed i familiari a carico) in possesso di documento rilasciato da un Quartier generale della NATO.
- I cittadini domiciliati in zone di frontiera, muniti di lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.
- Partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE, inseriti in un elenco rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994.
Come fare per ottenere il visto d'ingresso?
Per ottenere il visto d'ingresso, lo straniero deve presentare una domanda scritta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.
Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Lo straniero deve attestare:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- le condizioni di alloggio.
La Rappresentanza che riceve la domanda valuta la ricevibilità della stessa in base alla documentazione prodotta dal richiedente e a quanto appreso nel corso dell'intervista. Provvede inoltre ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l'elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
Se non risultano rispettate le condizioni di legge, il visto verrà negato.
Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.
Altrimenti la Rappresentanza deve rilasciare il visto entro 90 giorni dalla richiesta o 30 giorni per lavoro subordinato o 120 giorni per lavoro autonomo.
Tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.
Il visto d'ingresso – una volta concesso – potrebbe comunque essere revocato se le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d'ingresso.
Ad ogni modo il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Il permesso di soggiorno
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno, anche se esenti dall'obbligo di visto, presentandosi alla Questura del luogo di destinazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio italiano.
Attenzione: gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 3 mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Come fare per ottenere il permesso di soggiorno?
Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno:
- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto d'ingresso, ove prescritto, e quindi:
- fino a 6 mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad 1 anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
La domanda del permesso di soggiorno può essere presentata presso gli Uffici postali, muniti di Sportello amico, o presso la Questura, a seconda del tipo di permesso.
In particolare, si presenta presso l'Ufficio postale la domanda relativa ai seguenti permessi di soggiorno (primo rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento/duplicato):
- Famiglia (primo rilascio solo per ricongiungimento)
- Famiglia minore 14-18 anni
- Adozione / Affidamento
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Studio
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Lavoro Subordinato (flussi)
- Lavoro subordinato-stagionale (flussi)
- Lavoro casi particolari previsti (art. 27)
- Lavoro Autonomo (flussi)
- Tirocinio formazione professionale
- Ricerca scientifica
- Attesa occupazione
- Rinnovo Asilo politico
- Rinnovo status apolide
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno); la richiesta per sé e per i propri familiari deve essere presentata con un unico kit contenente il modulo 1 (2 se il familiare percepisce un reddito) per ciascun componente il nucleo familiare.
Va presentata presso la Questura la domanda relativa ai seguenti permessi di soggiorno:
- Asilo politico (solo primo rilascio)
- Status apolide (solo primo rilascio)
- Motivi Umanitari
- Minore età
- Integrazione minore
- Primo Rilascio permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 del D. Lgs. 286/98
- Minori età accompagnati
- Donne in stato di gravidanza
- Cure Mediche
Cosa fare in caso di diniego o revoca?
Contro il provvedimento di diniego o di revoca del visto d'ingresso o del permesso di soggiorno, è possibile fare ricorso all'Autorità giudiziaria competente, di regola entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Note
- ^ Gli stranieri sono i cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).
- ^ Lo Spazio Schengen è formato dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta.