Gli effetti del concordato preventivo in generale
Gli effetti del concordato preventivo sono disciplinati dagli articoli 167, 168 e 169 della Legge Fallimentare.
A differenza di quanto accade in caso di fallimento:
durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale |
Questo, però, non significa che il debitore conservi completamente la sua autonomia durante il concordato.
L'articolo 167 della Legge fallimentare, infatti, prevede una serie di atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato.
Possiamo distinguere, quindi, tra atti che il debitore può compiere senza autorizzazione, e atti per i quali, invece, l'autorizzazione è necessaria. |
Si tratta, in definitiva, di una divisione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e altri atti, che seppure non abbiano sempre questa qualità, possono potenzialmente violare la par condicio tra i creditori. Vediamo questi ultimi atti.
atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato. La mancata autorizzazione rende gli atti compiuti inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato |
|
Come già detto, la mancanza dell'autorizzazione comporterà l'inefficacia relativa dell'atto; ciò vuol dire che l'atto è comunque valido, e solo i creditori anteriori al concordato potranno agire per far dichiarare la detta inefficacia.
Potrebbe darsi che il tribunale nell'ammettere il debitore alla procedura, o anche dopo tale provvedimento, ritenga che gli atti di cui abbiamo parlato in tabella, se di modesto valore, non possono realmente danneggiare la par condicio tra i creditori; in tal caso fissa con decreto il valore di detti atti che il debitore può compiere senza chiedere l'autorizzazione al tribunale.
Gli effetti della richiesta di concordato nei confronti dei creditori
Durante la procedura, e cioè dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino al decreto di omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sotto pena di nullità, sul patrimonio del debitore (articolo 168 così come modificato dal Decreto Legge n. 83/2012).
Le prescrizioni che tali domande avevano interrotto rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori, poi, non possono acquisire diritti di prelazione, con efficacia rispetto agli altri creditori, salva autorizzazione del giudice nei casi dell'articolo 167.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Nel caso le azioni siano state già presentate, la nullità opera con efficacia retroattiva.
Per le azioni esecutive, ci si riferisce alle esecuzioni volte ad ottenere la soddisfazione del credito pecuniario, ma non a quella relativa all'esecuzione volta a far concludere un contratto in caso di inadempimento del preliminare (articolo 2932 del Codice civile). Il divieto di azioni cautelari è stato invece introdotto dal Decreto Legge n. 83/2012, che ha modificato l'articolo 168.
Si possono proporre, invece, le azioni di cognizione nei confronti del debitore innanzi al giudice normalmente competente per il merito.
Altro effetto importante del concordato omologato, riguarda il caso in cui questo sia poi risolto o annullato, e, successivamente, sia stato dichiarato il fallimento dell'imprenditore che l'aveva chiesto.
Gli effetti particolari riguardano l'azione revocatoria e i crediti che siano regolarmente sorti durante il concordato di seguito precisati:
sorte degli atti compiuti in esecuzione del concordato rispetto alla revocatoria fallimentare (art. 67 l.f. comma 2 lett.e) |
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti ad azione revocatoria da parte del curatore nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore che ha chiesto il concordato |
sorte dei crediti regolarmente sorti durante la procedura di concordato |
sono considerati prededucibili ex art. 111 comma due l.f. che li comprende tra quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalle legge fallimentare |
Come si vede, questi effetti del concordato, andato però a monte, sono una motivazione ulteriore per creditori per accettarlo, e uno stimolo per coloro che hanno rapporti con l'imprenditore durante il concordato a fargli credito.
Il Decreto Legge n. 83/2012 ha introdotto una importante novità in merito agli effetti del concordato; l'articolo 169 bis, introdotto dal citato d.l. interviene sulla disciplina dei contratti in corso di esecuzione.
Si è stabilito che nella domanda di concordato il debitore può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Lo stesso debitore può anche chiedere di essere autorizzato alla sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento del contratto non si estende, però, alla eventuale clausola compromissoria in esso contenuta. Nel caso di accoglimento della richiesta del debitore, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Sono esclusi da questa disciplina i rapporti di lavoro subordinato, i contratti di cui articolo 72 ter, comma 8, e ai contratti di locazione di immobili.
Gli altri effetti del concordato sono regolati dall'articolo 169 della Legge fallimentare che si riporta in gran parte alle regole previste in caso di fallimento. Vediamo di seguito quali sono le norme applicabili.
norme sul fallimento applicabili in caso di concordato preventivo |
|