- Chi è cittadino per discendenza
- Autorità competente
- Documenti
- Tempistiche
- Discedenza per linea materna
- Trascrizione dell'atto di nascita
Chi è cittadino per discendenza
In Italia la cittadinanza si trasmette "iure sanguinis", ossia per "diritto di sangue".
Questo significa che chi nasce da cittadino italiano è a sua volta italiano, indipendentemente dal luogo di nascita (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini").
In altri Stati però non vige la regola dello ius sanguinis. Ad esempio, negli Stati americani, si acquista la cittadinanza del paese di nascita e non quella dei genitori ("ius soli").
Questa diversità di regole ha creato un problema per i discendenti degli emigrati italiani, che, per il solo fatto di essere nati all'estero, hanno acquistato alla nascita la cittadinanza straniera in base alla regola dello "ius soli" vigente nel paese di nascita.
Ebbene, per tutelare i figli degli emigrati italiani, la Legge n. 555/1912 ha confermato il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, chi è nato in uno Stato in cui vige lo "ius soli" ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio).
Non si sono limiti generazionali.
L'unica condizione è che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861 (data della proclamazione del Regno D'Italia) e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia mai interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio.
Al riguardo, si evidenzia (per il caso specifico del Brasile) che la grande naturalizzazione del 1889 non preclude la trasmissione della cittadinanza, secondo la pronuncia della Cassazione SSUU n. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022.
Per essere riconosciuti italiani per discendenza, è necessario presentare una specifica domanda all'Autorità competente, allegando tutta la documentazione necessaria.
Autorità competente
La domanda di cittadinanza va presentata:
- al Consolato italiano (per chi risiede all'estero)
- al Comune di residenza (per chi risiede in Italia)
ATTENZIONE: se nell'albero genealogico vi è una donna il cui figlio è nato prima del 1948, è possibile ottenere ugualmente la cittadinanza, ma solo facendo ricorso al Tribunale italiano.
La residenza in Italia non è necessaria e rileva solo per individuare l'Autorità competente (Consolato/Comune/Tribunale).
Pertanto, chi vive all'estero non dovrà venire in Italia. Tutta la pratica verrà svolta presso il Consolato o il Tribunale italiano (in quest'ultimo caso, verrà gestita integralmente dall'avvocato italiano munito di procura speciale).
Documenti necessari
Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
- copia integrale dell'atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
- atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- atti integrali di morte degli ascendenti in linea retta deceduti;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana, attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555;
- certificato di residenza (se l'istanza viene presentata in Italia).
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).
Tempistiche
I termini del procedimento di riconoscimento della cittadinanza sono:
- per il Consolato: 730 giorni dalla presentazione della domanda, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014;
- per il Comune: 180 giorni dalla presentazione della domanda,
Cosa fare in caso di ritardo o addirittura se non si riesce a prendere appuntamento?
In questo caso, i Tribunali in Italia riconoscono il diritto di cittadinanza senza dover attendere la fila del Consolato o dell'ufficio.
Discendenza per linea materna
Le norme sopra citate si riferiscono ai discendenti per derivazione paterna.
Cosa succede per chi è nato da donna italiana?
Se la nascita è avvenuta dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), non ci sono problemi in quanto - in base alla Costituzione - anche le donne trasmettono la propria cittadinanza ai figli, per evitare ingiuste discriminazioni basate sul sesso.
Se invece la nascita è avvenuta prima del 1948, l'unico modo per ottenere la cittadinanza italiana per linea materna è il ricorso giudiziale, secondo il più recente orientamento dei Tribunali.
Trascrizione dell'atto di nascita
Una volta completato il procedimento, l'Autorità dichiara il riconoscimento della cittadinanza italiana e ordina che l'atto di nascita dei richiedenti sia trascritto nei registri dello stato civile.
Dal momento della trascrizione al Comune, l'interessato sarà cittadino a tutti gli effetti e potrà ottenere il passaporto italiano per entrare in Italia senza più necessità di visto di ingresso/permesso di soggiorno.
I figli minori diventano automaticamente cittadini per effetto dell'acquisto da parte dei genitori, senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il loro atto di nascita verrà trascritto, su richiesta del genitore, al Comune italiano di residenza o altrimenti all'AIRE se residente all'estero.