È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21388/2009, per la quale nel caso di un contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore tramite un agente intermediario, sulla base di un programma predisposto dall'organizzatore ("tour operator"), vengono in considerazione tre diversi rapporti.
Un primo rapporto intercorre tra l'agente intermediario e l'organizzatore del viaggio. Tale rapporto si basa su un contratto di mandato, per il quale l'agente diffonde sul mercato i servizi dell'organizzatore.
Un secondo rapporto intercorre tra l'agente ed il viaggiatore. Anche tale rapporto si basa su un contratto di mandato, caratterizzato da poteri di rappresentanza in capo all'agente.
Il terzo rapporto intercorre tra il viaggiatore e l'organizzatore. Tale rapporto deriva dal contratto di viaggio concluso tra lo stesso organizzatore ed il viaggiatore per il tramite dell'agenzia.
Se successivamente alla stipula di detti contratti il viaggiatore eserciti il recesso dal contratto di viaggio, il "tour operator" potrà giustamente chiamare in causa l'agenzia per ottenere il pagamento di eventuali penali, qualora l’agente ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore, in forza dei suddetti rapporti.
Naturalmente il viaggiatore, da parte sua, è tenuto a rimborsare all'agenzia i fondi eventualmente anticipati da quest'ultima per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, ex art. 1719 del Codice civile.