La Cassazione ha affrontato il caso dell'acquirente di un autoveicolo che rimase coinvolto in un sinistro stradale, causato dal contemporaneo ed ingiustificato scoppio degli airbags durante la marcia.
Ritenendo che lo scoppio fosse da ascriversi ad un vizio costruttivo, il proprietario chiese il risarcimento del danno alla società importatrice del mezzo, costruito in altro Paese dell'Unione Europea.
La Corte di Cassazione, tuttavia, decidendo nel merito, ha escluso la legittimazione passiva dell'importatore. In altre parole il proprietario del veicolo non doveva rivolgersi all'importatore, bensì al produttore.
Ciò in forza dell'articolo 3, quarto comma, del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 che consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore.
Quando, perciò, quest'ultimo sia noto, l'importatore e distributore in Italia non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, dei quali deve invece rispondere il solo produttore.