Il 7 febbraio entrerà il vigore il Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, che attua la delega contenuta nell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012, n.219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” , secondo cui il Governo doveva emanare, entro il 1° gennaio 2014, le disposizioni necessarie al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione.
Il provvedimento ha lo scopo di garantire la completa eguaglianza giuridica tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio e comporta modifiche al codice civile, al codice penale, ai codici di procedura civile e penale e alle leggi speciali in materia di filiazione.
Di seguito indichiamo le principali novità:
- si introduce il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e si eliminano dalle norme i riferimenti ai figli “legittimi” e ai figli “naturali”, sostituendoli con quello di “figlio”;
- si introduce il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
- viene sostituita la nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
- vengono modificate le disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
- si introduce il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
- è stata disciplinata la procedura di ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
- è stato portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
- in materia di successione, è stato soppresso il “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.