L'obbligo dell'agente postale di specificare nell'avviso di ricevimento le generalità della persona che riceve l'atto (se diversa dal destinatario) nonchè l'eventuale grado di parentela e la convivenza esistente tra tale persona e il destinatario dell'atto, sussiste soltanto nell'ipotesi in cui la copia dell'atto da notificare non venga consegnata personalmente al destinatario.
Conseguentemente, quando l'avviso di ricevimento risulta comunque sottoscritto senza le specificazioni suddette, dovrà ritenersi che la sottoscrizione (seppure illeggibile) sia stata apposta dal destinatario medesimo, anche se non sia stata barrata la casella che nel modello di A.R. riguarda il "destinatario" persona fisica o giuridica (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 27 aprile 2010, n. 9962).
La Cassazione, in proposito, afferma: "è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione <personalmente al destinatario>".
Per contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, sarà necessario proporre querela di falso.