L'articolo 343 del Codice Civile prevede l'apertura della tutela in favore del minore, quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà per altre cause.
Quali sono le "altre cause" che impediscono l'esercizio della potestà genitoriale e che, dunque, determinano l'apertura della tutela?
Poichè la norma non indica espressamente le cause di impedimento, deve procedersi in via interpretativa.
Si può fare riferimento, a tal fine, all'articolo 317 del Codice Civile, il quale prevede alcuni casi di impedimento della potestà da parte di uno dei genitori.
La norma richiama la "lontananza" e la "incapacità", oltre ad altre cause di impedimento non meglio precisate.
Pertanto, può aprirsi la tutela nel caso in cui entrambi i genitori o l'unico genitore vivente siano lontani e manifestino disinteresse nei confronti del figlio, oppure siano incapaci anche solo in via naturale.
In tal senso si è espresso il Giudice Tutelare di Pistoia con decreto del 18 ottobre 2004.
Analogamente si è espressa la Corte d’Appello di Torino con decreto del 10 dicembre 1999, che afferma:
"A mente dell’art. 343 cod. civ. quando i genitori per qualsiasi causa (compresa una stabile lontananza) non possono esercitare la potestà con i poteri-doveri ad essa conseguenti (mantenimento, istruzione, educazione) deve essere aperta un tutela, affinché un tutore rappresenti il minore e abbia cura della sua persona.
Questa disposizione si riferisce a qualsiasi minore, italiano o straniero. Attribuire una rappresentanza tutoria ad un minore straniero, che si trovi in Italia da solo, è importante sia perché possano essere fatti valere i suoi diritti (allo studio, alla salute, all’educazione, ad una casa dove potere abitare, ad una crescita equilibrata, ecc.), sia per la sua assistenza ove commetta un reato, sia specificamente perché il tutore possa rappresentare l’interesse del minore nelle procedure amministrative o giudiziarie che devono portare ad una decisione circa la permanenza in Italia o il rimpatrio per il ricongiungimento alla famiglia. Con l’apertura di una tutela il giudice tutelare, su proposta del tutore stesso, dovrà deliberare ex art. 371, comma 1, n. 1, cod. civ. sul luogo dove il minore deve essere collocato, valutando quindi anche la congruità della attuale collocazione".