E' stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione l'annosa questione se il libero professionista, che si avvalga della collaborazione altrui, debba o meno versare l'IRAP.
Come è noto l'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta da chi esercita l'attività professionale con stabile organizzazione autonoma.
L'organizzazione autonoma sussiste, ad esempio, allorquando il professionista si avvalga stabilmente di collaboratori o comunque di una struttura in grado di mandare avanti l'attività pur in assenza del titolare.
Nel caso in esame, in particolare, si discuteva sulla debenza o meno dell'IRAP da parte di un avvocato che si avvaleva di una segreteria "per il disbrigo mattutino delle pratiche in Tribunale".
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza n. 7507/9/14, depositata in segreteria l'11 dicembre 2014, va condiviso l'assunto dell’Agenzia secondo cui l'attività professionale svolta dal contribuente sarebbe soggetta IRAP poiché organizzata con l'ausilio di una segretaria, dedita al disbrigo di incombenze connesse all'attività d'avvocato.
La Commissione ha richiamato alcune pronunce della Cassazioni secondo cui l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui è indice di automa organizzazione (Cassazione, sentenza n. 18749/2014).
Nel caso di specie, è risultato che il contribuente si è avvalso stabilmente di una segretaria, alle sue dipendenze anche in anni precedenti, per cui è ravvisabile il requisito dell'autonoma organizzazione, pur in assenza di spese per la locazione dello studio e l'utilizzo di beni strumentali, eccedenti le quantità che, secondo l'id plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato.
A seguito del ricorso del professionista, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, in quanto non è affatto pacifica in giurisprudenza la sottoponibilità a IRAP del professionista che si avvale di un lavoratore dipendente, magari part time.
Secondo un primo orientamento, l'imposta regionale non è dovuta quando il dipendente svolga mansioni meramente esecutive tanto da non contribuire significativamente alla produzione di reddito.
Un secondo orientamento – evidentemente fatto proprio dalla CTR di Roma – sostiene, invece, l'automatica sottoposizione a IRAP del professionista che disponga di un dipendente.
Alla luce di questo contrasto, la Sezione Tributaria della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 5040/15, ha invocato l’intervento delle Sezioni Unite, per cui si è in attesa della pronuncia sul punto.