La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 15 febbraio 2016, nel caso n. 601/15, si è pronunciata sulla legittimità del trattenimento dei richiedenti asilo alla luce degli articoli 6 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'articolo 8 della Direttiva Accoglienza 2013/33/UE (che prevede il trattenimento per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico).
In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se la misura di trattenimento disposta in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera e) della Direttiva Accoglienza (ossia per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico) rispetti il contenuto del diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e se tale misura possa rientrare tra le "limitazioni che possono legittimamente essere apportate" in forza dell'articolo 5 della CEDU.
Secondo il giudice del rinvio, il trattenimento del richiedente asilo sarebbe contrario all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della CEDU quando non sia ordinato ai fini di allontanamento. In altre parole, secondo il giudice del rinvio, l'articolo 8, paragrafo 3, comma 1, lettera e) della direttiva 2013/33/UE configurerebbe un’ipotesi di privazione della libertà non prevista dall’art. 5 CEDU.
Sul punto, la Corte di Giustizia premette che la conformità della norma dell'articolo 8 deve essere valutata solo con riferimento alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e non anche in base alla CEDU.
Ciò premesso, la Corte rileva, in primo luogo, che il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 8 è da considerarsi astrattamente legittimo, in quanto tale limitazione è prevista in una Direttiva che costituisce un atto legislativo dell’Unione, e come tale giuridicamente valido.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che la misura in questione deve comunque restare soggetta alle rigorose limitazioni previste in tutti i casi in cui si incide sul diritto alla libertà e sugli altri diritti garantiti dall'articolo 6 della Carta.
Precisamente, deve essere verificato caso per caso il rispetto dei criteri di ammissibilità della misura del trattenimento, ossia necessità e proporzionalità.
La Corte afferma infatti che una tal misura "non può costituire la base di misure di trattenimento senza che le autorità nazionali competenti abbiano preventivamente verificato, caso per caso, se il pericolo che le persone interessate fanno correre alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico corrisponde almeno alla gravità dell’ingerenza nel diritto alla libertà delle suddette persone che tali misure costituirebbero".