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Il perfezionamento della notifica

Pubblicato in: Diritto civile

Il procedimento di notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; per il destinatario al momento della conoscenza legale

La Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (Corte costituzionale, sentenza del 26 novembre 2002, n. 477).

Secondo la Corte costituzionale, infatti, sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale).

Va evidenziato, tuttavia, che l'anticipazione del perfezionamento della notificazione per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non si verifica a tutti gli effetti sostanziali e processuali che la notificazione produce, bensì al solo effetto di sancire, a vantaggio del notificante, l'osservanza di un termine.

Al fine della produzione degli altri effetti sostanziali e processuali che l'ordinamento ricollega alla notificazione, questa continua a perfezionarsi per il notificante nello stesso momento in cui si perfeziona per il destinatario dell'atto.

Termine per la costituzione dell'attore

Per quanto sopra detto, il termine di costituzione dell'attore, ai sensi dell'articolo 165 del Codice di procedura civile, decorre dal giorno in cui la notifica si perfeziona per il destinatario e non dal quello in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario.

Al riguardo la Corte costituzionale ha precisato: "poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario" (Corte costituzionale, sentenza del 2 aprile 2004, n. 107; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 maggio 2011, n. 10864 ).

Da quest'ultimo momento si producono, quindi, gli altri effetti sostanziali e processuali che l'ordinamento ricollega alla notificazione.

Qualora il procedimento di notificazione non si perfezioni e quindi il termine risulti ex post non osservato, il rispetto di quelle stesse garanzie costituzionali che sono alla base dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale impone di concedere la rimessione in termini (se, evidentemente, il procedimento di notificazione non si è perfezionato per una causa non imputabile al notificante).

Opposizione a decreto ingiuntivo

Al fine del rispetto del termine di quaranta giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo (articolo 641 del Codice di procedura civile), il perfezionamento della notificazione è anticipato alla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario (ipotesi coperta dalla ratio decidendi delle pronunce della Corte costituzionale), mentre al fine della decorrenza del termine di costituzione nel giudizio di opposizione (articolo 645, 2° comma del Codice di procedura civile), la notificazione si perfeziona per il debitore opponente nello stesso giorno in cui si perfeziona per il creditore opposto.

Litispendenza

I principi sopra illustrati si applicano anche per individuare il momento determinativo della litispendenza.

Al riguardo, occorre far riferimento al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario o del compimento delle formalità surrogatorie, e non a quello della richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario, essendo tale momento rilevante al solo fine di escludere eventuali decadenze per il destinatario.

Conseguentemente il processo può dirsi "pendente" dal momento del perfezionamento della notifica al destinatario (Cassazione, ordinanza del 20 aprile 2006, n. 9181; ordinanza del 16 dicembre 2005, n. 27710; Tribunale di Mantova, sentenza del 21 giugno 2006, secondo cui "il procedimento deve intendersi instaurato a seguito della valida notificazione dell'atto introduttivo del giudizio atteso che, se pure vige il principio generale in base al quale la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica - cfr. Corte Cost. 23-1-2004 n. 28 -, tuttavia, quando non vengono in rilievo, come nel caso in esame, ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività, la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi compiuta per entrambi al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario").

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