In materia di edilizia residenziale pubblica ("alloggi popolari"), la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo ritenuti occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 5 aprile 2019, n. 9683).
Ciò che viene contestato, infatti, è il diritto di agire esecutivamente, mentre l'ordine di rilascio è un atto imposto dalla legge e non l'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione.
La sua concreta applicazione non richiede, pertanto, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.
Tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (quali la diffida a rilasciare l'alloggio e il successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14956/2011).