La Corte Costituzionale, con sentenza n. 266 del 06 luglio 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del Codice Civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'ammissione delle prove tecniche (ossia quelle da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”) alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Le prove tecniche, infatti, consentono da sole di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo.
Conseguentemente sarebbe del tutto irragionevole, sostiene la Corte, subordinare l'ammissione delle prove tecniche alla previa prova dell'adulterio.
Ciò si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione, specie in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica.