Il "beneficio di inventario" è un istituto che consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile).
Questo istituto è opportuno nei casi in cui l'erede (o meglio il "chiamato" all'eredità) non sappia, al momento dell'apertura della successione, l'esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto.
Se - infatti - i debiti si rivelassero superiori al valore dell'eredità, l'erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali.
Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con il patrimonio del de cuius. All'estinzione del pagamento di questi, l'erede potrà acquisire l'eventuale asse patrimoniale residuo.
Pertanto, con il beneficio di inventario l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
La Cassazione ha precisato che quando l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".
Secondo i giudici, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti (anche tributari), "ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius" (Cassazione, sentenza del 19 marzo 2007, n. 6488).
Attenzione: se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (è la situazione più frequente: si pensi al coniuge o a un figlio conviventi), l’inventario va redatto entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione <....>