In caso di realizzazione di opere illegittime da parte del singolo condomino su cose di sua proprietà esclusiva, l'eventuale provvedimento di condono di cui all'articolo 31 della legge n. 47 del 1985, essendo diretto alla sola regolamentazione dei rapporti tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, non può comprimere i diritti soggettivi dei privati, nella specie, i condomini, cui è, pertanto, consentito chiedere la riduzione in pristino (Cassazione, sentenza del 6 agosto 1999, n. 8486).
Condominio e opere vietate ex art. 1122 c.c.: è irrilevante la sanatoria
Pubblicato in: Diritto civile
Se un condomino realizza opere che rappresentano sia un abuso edilizio sia un danno per le parti comuni, è irrilevante la sanatoria