Proc. 626/06/ AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:
Maria Grazia Domanico Presidente relatore
Anna Maria Zamagni Giudice
Bianca Barbero Avanzini Giudice onorario
Vincenzo Montrasio Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto l’adozione ex art. 44 lett. D L. 4/5/83 n. 184, come modificata dalla L. 149/01, della minore:
C. D. nata a xx il 1993
Promosso da G. M., nato a X il 1963, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Mazza ed elettivamente domiciliato presso avv. Andrea Migliavacca del Foro di Milano presso lo studio in via Fratelli Bronzetti 27.
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Premesso che:
- con ricorso depositato il 19.4.2006 il signor M. G. chiedeva che fosse disposta l’adozione della minore D. C. da parte sua ai sensi dell’art. 44 lettera D l. 184/83. In particolare il ricorrente esponeva:
• di essere celibe e senza figli e di convivere dal 1999 con la madre della minore, quest’ultima orfana di padre, deceduto quando la figlia aveva due anni;
• nel corso degli anni si è creato un forte legame affettivo tra la minore ed il ricorrente, nel quale D. identifica la figura paterna;
• la presenza del sig. G., che da oltre sette anni coadiuva la madre della minore nella cura, educazione, mantenimento ed istruzione di D., assume una particolare connotazione nella vicenda esistenziale della minore, affetta dalla nascita da una importante patologia che incide sulle sue capacità visive, creandole evidenti disagi (corioretinite), temperati dalla serenità ed equilibrio del nucleo familiare.
- Tanto premesso in fatto, in diritto il ricorrente osservava che l’art. 44 lettera D citato consente l’adozione anche a chi non è coniugato, la cui età superi di almeno diciotto anni quella dell’adottando, nei casi in cui vi sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’espressione “constatata impossibilità di disporre l’affidamento preadottivo” viene da tempo intesa dalla giurisprudenza anche come impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza e alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l’inesistenza di una situazione di abbandono. La Corte Costituzionale con sentenza n. 383 del 1999 aveva rilevato come l’assenza del presupposto dello stato di abbandono del minore sia preclusivo della dichiarazione di adottabilità e, di conseguenza, dell’affidamento preadottivo. Quando il minore già goda di vincoli parentali idonei a garantirgli l’ambiente adatto alla sua crescita, perché possa darsi corretta applicazione della norma non è evidentemente necessario passare attraverso la formale constatazione dell’impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto. Nel caso di specie la presenza della madre che da sempre si occupa della figlia esclude la configurabilità dello stato di abbandono e dunque la giuridica impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo consente di ritenere integrato uno dei casi particolari, quello di cui alla lettera D, che consente di far luogo alla adozione e che è clausola residuale. Va quindi valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte. Nel caso di specie il ricorrente è per la minore una imprescindibile figura di riferimento e l’adozione non farebbe che dare un riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto che negli anni si è consolidato: vi è un rapporto significativo e duraturo tra il ricorrente e l’adottanda, vi è un legame affettivo stabile tra lo stesso e la madre della minore che, anche per la sua minorazione sensoriale, necessita di particolari cure ed attenzioni. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell’ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse.
Rilevato che:
- all’esito delle informazioni di PG emerge che il ricorrente è immune da qualsiasi segnalazione alle forze dell’ordine, convive stabilmente con la signora B. C., vedova C., è operaio presso una azienda agricola percependo una retribuzione che varia da 1300,00 a 1500,00 euro mensili; la coppia risulta proprietaria della abitazione in cui vive;
- i Servizi sociali del distretto di X, con relazione pervenuta il 20.12.2006, evidenziano quanto segue:
• la minore appare serena e ben inserita nell’ambiente sociale e scolastico, nonostante il serio handicap (corneoretinite da probabile toxoplasmosi); per la patologia non ci sarebbero cure adeguate anche se i medici hanno comunicato che qualche possibilità di guarigione potrà venire dalla sperimentazione sulle cellule staminali;
• i genitori del ricorrente sono di supporto alla minore quando la coppia è al lavoro;
• la madre della minore, pur ancora scossa per la morte del marito (che si era suicidato nel 1996 a seguito del fallimento del negozio), è riuscita ad esprimere le sue contrastanti emozioni: di rabbia per esser stata lasciata sola con una bambina piccola, come se loro non contassero nella sua vita, e il dolore e il senso di colpa per non aver saputo cogliere la depressione del marito; ha tuttavia saputo reagire positivamente, quando molti nel paese si sono mobilitati in suo aiuto consentendole di reperire un lavoro di assistenza agli anziani con possibilità di portare la bambina con sé presso una scuola materna gestita dalla stessa fondazione, lavoro che a tutt’oggi svolge con passione, dopo aver seguito un corso di ausiliaria socio assistenziale e quindi di operatore sanitario;
• il signor G., figlio unico, ha positivi rapporti con i propri genitori, legati affettivamente a D., ed è soddisfatto del proprio lavoro dove si sente apprezzato. Comprende a fondo la signora B. in relazione ai sentimenti per la perdita del marito poiché anche egli ricorda con dolore una relazione sentimentale da giovanissimo con una ragazza che incontrava a scuola; al termine dell’anno scolastico, poiché non si sarebbero più visti lui le aveva comunicato che la lasciava e nell’andare via la ragazza non aveva fatto caso ad un veicolo che arrivava ed era stata investita rimanendo uccisa. Egli ricorda quindi i sensi di colpa e la sofferenza, pur consapevole che si era trattato di un incidente.
• La coppia appare molto coesa e il sig. C. ha costituito un valido sostegno per la signora subito dopo la morte del marito, che egli conosceva e con il quale con altri amici condivideva la passione della pesca, sostegno affettivo che con il tempo si è consolidato in una relazione sentimentale e quindi nella convivenza. Il problema sanitario della minore è fonte di preoccupazione per la coppia, anche in prospettiva di una vita autonoma di D. ma entrambi si sono sempre posti in modo molto equilibrato, con forte sostegno ed affetto ma anche capacità di porre regole e limiti adeguati ad una ragazzina della sua età; in questo difficile compito il sig. G. svolge un ruolo fondamentale ed insostituibile di contenimento e protezione. La sua richiesta di adozione di D. risponde ad una esigenza condivisa da tutti i componenti la famiglia e anche la minore chiede di sancire una appartenenza che affettivamente per lei è importante. A parere degli operatori dunque l’adozione richiesta permetterebbe di dare forma legale a ciò che di fatto è nella realtà della vita quotidiana e delle relazioni familiari.
- Gli operatori della ASL XX, con relazione pervenuta in data 1.2.2007 evidenziano che vi è stato un investimento nella dimensione genitoriale da parte del sig. G. fin da quando la piccola D. ha vissuto il trauma della perdita del padre. Il sig. G. appare persona matura e consapevole come gli eventi luttuosi destabilizzanti comportino sì una ineluttabilità del dolore ma con la possibilità di essere sopportato nella condivisione. La coppia, che ha costituito una alleanza nel momento dello sconforto ha saputo costruire una forte dimensione affettiva nella quale D. appare essere al centro, presente nello spazio affettivo di entrambi. Importante è stata la capacità educativa e di contenimento che il sig. G. ha saputo sviluppare. La minore pertanto ha molto investito nei suoi confronti, con un attaccamento verso una figura genitoriale “proteggente e riparatoria ma anche capace di dare delle norme e di definire i contesti emotivi-affettivi…Dalila chiama papà il sig. G. ma nella sua stanza ha le foto del papà scomparso”; gli operatori evidenziano quindi come i signori G. –B. “siano già di fatto una coppia genitoriale che ha da sempre offerto alla bambina un ambiente affettivo ed educativo adeguato ad uno sviluppo psicoevolutivo, nonostante le problematiche”.
- Sentiti il 29.1.2007 il ricorrente e la madre della minore e rilevato che quest’ultima ha prestato il consenso alla adozione della figlia da parte del convivente; la coppia ha quindi voluto precisare di aver deciso di non contrarre matrimonio in quanto la bambina necessita di cure in prospettiva anche costose, avendo essi avuto dai medici una speranza di interventi futuri legati allo sviluppo della ricerca sulle cellule staminali e pertanto sarebbe per loro un danno perdere la pensione di reversibilità di cui usufruisce la vedova, non avendo una agiata situazione economica.
- Ascoltata la minore il 19.2.2007, che il prossimo 21 agosto compirà 14 anni, e preso atto che ha richiesto di essere adottata dal sig. G. (“So perché sono qui. Per avere il cognome del papà. Vivo con lui da quando ero piccola. So anche che mi vuole adottare e sono d’accordo, che è come se fossi sua figlia”)
Ritenuto che:
- il caso in esame indubbiamente si presenta del tutto particolare giacchè in astratto parrebbe rientrare nella ipotesi della richiesta di adozione da parte di chi, avendo stabile relazione con il genitore di un minore, ne chieda l’adozione; peraltro questa è l’ipotesi di cui all’art. 44 lettera B che testualmente esclude che possa esservi una legame di fatto tra l’adottante e il genitore dell’adottando, prevedendosi espressamente che tale forma di adozione possa essere richiesta solo da persone unite in matrimonio. Coerentemente, quindi, il Pubblico Ministero, nel primo parere espresso il 9.6.2006, aveva richiesto il rigetto della domanda rilevando che l’istante non è unito in matrimonio con la madre della minore e che “il legame more uxorio è suscettibile di caducazione, esponendo il minore stesso a pregiudizio”. Peraltro, invitato, dopo l’ascolto della minore, ad esprimere parere anche in relazione alla adozione ex art. 44 lettera D, il Pubblico Ministero ha espresso, in data 20.2.2007, parere favorevole all’accoglimento della domanda.
- Si tratta pertanto di valutare se il caso in esame possa rientrare nella ipotesi residuale di cui all’art. 44 lettera D che prevede la possibilità della adozione c.d. speciale quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Inoltre il terzo comma della norma in esame prevede che nei casi di cui alle lettere A), C) e D) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
- Convincenti appaiono le motivazioni della difesa del ricorrente nell’esporre le ragioni di una applicabilità al caso di specie della ipotesi di cui alla lettera D senza che vi sia una violazione della lettera e dello spirito della legge che mira, in ogni caso, non a sostituire un vincolo tra minorenne e genitori biologici, ma a porsi “accanto” ad esso, arricchendo la sfera delle relazioni del minore con un riconoscimento giuridico che lo tutela particolarmente, garantendogli una adeguata assistenza morale e materiale. Occorre pertanto valutare con prudente apprezzamento caso per caso se sia possibile o meno ricorrere alla adozione speciale in esame, apparendo la lettera della norma in astratto di ampia portata, ove soddisfatto il requisito della constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo.
- Certamente nella originaria idea del legislatore l’adozione in casi particolari aveva l’obiettivo, quanto alla ipotesi di cui alla lettera B) di rafforzare legami di fatto esistenti nell’ambito della unità familiare e, quanto alle altre ipotesi, di evitare a minori per i quali non fosse possibile l’adozione legittimante, il ricovero in istituti. In realtà l’evoluzione dei costumi e delle diverse forme dei legami affettivi significativi ha via via ampliato la portata della norma di carattere residuale in esame, giacchè ciò che deve costituire il principio fondamentale cui ispirarsi è il preminente interesse del minore nel caso concreto. Del resto sarebbe paradossale consentire l’adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge pur dopo la separazione legale o il decesso del coniuge stesso, come affermato in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Tribunale per i Minorenni di Torino 11.11.1985 in Giur. It. 1986, I, 2 645 ss. e Tribunale per i Minorenni di Torino 3.8.1993 in dir. Fam. 1994, 655; Tribunale per i Minorenni di Milano decreto 2.2.2007) e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore.
- Deve in conclusione ritenersi che la impossibilità di affidamento preadottivo non possa e non debba riferirsi solo ad una ipotesi di fatto, ovvero la particolare situazione di un minore il quale, pur trovandosi in stato di abbandono, non riesca ad essere affidato ad una famiglia adottiva, con adozione legittimante, con la conseguenza che, valorizzando i legami affettivi di fatto creatisi, possa addivenirsi ad una adozione ex lettera D anche da parte di singoli o persone anziane etc, in alternativa al collocamento in istituti, ma che possa riferirsi anche ad una situazione di diritto, ovvero alla giuridica impossibilità di un affidamento preadottivo perché, ad esempio, manchi lo stato di abbandono (in tal senso cfr. C. Appello Bologna 15.4.1989 in Giur. Merito 1991, 91).
- Nel caso di specie appare evidente l’impossibilità di affidamento preadottivo della minore che, pur orfana del padre, vive dalla nascita con la madre, compagna di vita e convivente dell’adottante e che ha prestato il suo pieno consenso all’adozione.
- Appare di tutta evidenza come l’adozione richiesta corrisponda al preminente interesse della minore, che ha espressamente richiesto di essere adottata dal ricorrente, e che vi sia fondata previsione di idonea convivenza tra la stessa e l’adottante;
- Giova da ultimo solo evidenziare che il Tribunale deve esimersi da qualsiasi valutazione circa la libera ed insindacabile scelta della coppia di non contrarre matrimonio.
- Per quanto riguarda l’assunzione del cognome, il minore che sia adottato ex art. 44 lett. D non assume il solo cognome dell’adottante, ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome.
Visti gli artt. 44 e seg. L. 184/83, e come modificata dalla L. 149/01 e 299 C.C.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. D L. 184/83, come modificata dalla L. 149/01, della minore C.D. nata a X il 1993 da parte di G. M., nato a X il 1963, con la conseguente assunzione da parte della minore del cognome dell’adottante G. anteponendolo al proprio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Milano, Camera di Consiglio del 28.3.2007
Il Presidente est.
dr. Maria Grazia Domanico